P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134  e  137  della  Costituzione; 1 della legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, della legge costituzionale
 11 marzo 1953 n. 1, la sezione ritiene rilevante e non manifestamente
 infondata  la  questione,  proposta  dal  ricorrente   nel   presente
 giudizio, di legittimita' costituzionale delle leggi 28 febbraio 1990
 n. 37 (conv. in legge, con modificazioni, del d.-l. 27 dicembre 1989,
 n.  413),  23  gennaio 1991 n. 21 (conv. in legge, con modificazioni,
 del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344) e  2  giugno  1992  n.  216,  con
 riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione;
    Sospende, pertanto, il presente giudizio e dispone la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone,  altresi',  che  a  cura  della segreteria la copia della
 presente  ordinanza  sia  notificata  alla  parte  ricorrente  e   al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidente
 della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' provveduto a Milano nella camera di consiglio del 15  luglio
 1994.
                         Il presidente: GARRI
 
 95C1064