P. Q. M. Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1, la sezione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione, proposta dal ricorrente nel presente giudizio, di legittimita' costituzionale delle leggi 28 febbraio 1990 n. 37 (conv. in legge, con modificazioni, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413), 23 gennaio 1991 n. 21 (conv. in legge, con modificazioni, del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344) e 2 giugno 1992 n. 216, con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione; Sospende, pertanto, il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone, altresi', che a cura della segreteria la copia della presente ordinanza sia notificata alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto a Milano nella camera di consiglio del 15 luglio 1994. Il presidente: GARRI 95C1064