P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486.5 del c.p.p., in relazione agli artt. 2, 24.1, 24.2, 97, 101.2, 112 della Costituzione, nella parte in cui sia interpretabile nel senso di ritenere costituente legittimo impedimento l'astensione del difensore dalle udienze anche quando la stessa sia deliberata senza congruo preavviso e senza termine finale certo; Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere. Padova, addi' 1 giugno 1995 Il pretore: CITTERIO 95C1097