P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;
    Dichiara  rilevante  nel  presente  giudizio  e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486.5
 del c.p.p., in relazione agli artt. 2, 24.1,  24.2,  97,  101.2,  112
 della  Costituzione,  nella parte in cui sia interpretabile nel senso
 di  ritenere  costituente  legittimo  impedimento  l'astensione   del
 difensore  dalle  udienze anche quando la stessa sia deliberata senza
 congruo preavviso e senza termine finale certo;
    Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Ordina la notifica della  presente  ordinanza  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e  la sua comunicazione ai Presidenti delle
 Camere.
      Padova, addi' 1 giugno 1995
                         Il pretore: CITTERIO
 
 95C1097