PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sollevate, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dai Pretori di Reggio Calabria - Sezioni distaccate di Bagnara Calabra e di Melito Porto Salvo - e dal Pretore di Gorizia con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 39 della legge n. 724 del 1994, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano - con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione, dallo stesso Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano - con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge n. 47 del 1985, e dell'art. 39, commi 1 e 8, della legge n. 724 del 1994, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Cividale del Friuli - con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: CHIEPPA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C1201