PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondata   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  39  della  legge 23 dicembre
 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza  pubblica)  e
 dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
 controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
 sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento agli  artt.
 79  e  3  della  Costituzione,  dal  Pretore di Gela con le ordinanze
 indicate in epigrafe;
    Dichiara non fondate le questioni di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  39  della  legge  23  dicembre  1994, n. 724 sollevate, in
 riferimento agli artt. 79 e 3  della  Costituzione,  dai  Pretori  di
 Reggio  Calabria  - Sezioni distaccate di Bagnara Calabra e di Melito
 Porto Salvo - e dal Pretore di Gorizia con le ordinanze  indicate  in
 epigrafe;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, sollevata,  in  riferimento
 agli  artt.  79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore
 di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe;
    Dichiara non fondata la questione di  legittimita'  costituzionale
 del citato art. 39 della legge n. 724 del 1994, nonche', in quanto da
 questo  richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai Capi
 IV e V della legge 28 febbraio 1985,  n.  47  (Norme  in  materia  di
 controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
 sanatoria  delle  opere  edilizie),   e   successive   modifiche   ed
 integrazioni,  sollevata,  in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 41, 42,
 79, 112, 119 e 128 della Costituzione, dal Pretore di Roma -  Sezione
 distaccata di Bracciano - con le ordinanze indicate in epigrafe;
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, nonche', in
 quanto da questo richiamate e fatte proprie,  delle  disposizioni  di
 cui  ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
 modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento agli artt.  117,
 118  e 128 della Costituzione, dallo stesso Pretore di Roma - Sezione
 distaccata di Bracciano - con le ordinanze indicate in epigrafe;
    Dichiara non fondata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 31 della legge n. 47 del 1985, e dell'art. 39, commi 1 e 8,
 della  legge  n.  724  del 1994, sollevata, in riferimento all'art. 3
 della Costituzione, dal Pretore di  Udine  -  Sezione  distaccata  di
 Cividale del Friuli - con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: CHIEPPA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C1201