P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione e 4 e 8 dello statuto regione Trentino-Alto Adige, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10; Sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonche' al presidente della giunta provinciale di Bolzano, e che sia comunicata al presidente del consiglio provinciale di Bolzano. Cosi' deciso in Trento il 25 luglio 1995. Il presidente: GIOJA Il direttore di cancelleria: DI GRAZIA 95C1257