P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
 agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione e 4 e 8 dello statuto regione
 Trentino-Alto Adige,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  8,  comma  1,  della  legge  della provincia di Bolzano 15
 aprile 1991, n. 10;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
 notificata alle parti, nonche' al presidente della giunta provinciale
 di  Bolzano,  e  che  sia  comunicata  al  presidente  del  consiglio
 provinciale di Bolzano.
    Cosi' deciso in Trento il 25 luglio 1995.
                         Il presidente: GIOJA
                                Il direttore di cancelleria: DI GRAZIA
 95C1257