P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  dell'art. 286-bis c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3,
 27 e 32 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  e  la
 sospensione del procedimento in corso;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata  all'indagato,  al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei
 deputati.
      Torino, addi' 24 luglio 1995
             Il giudice per le indagini preliminari: NASI
 
 95C1260