P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 286-bis c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3, 27 e 32 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'indagato, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Torino, addi' 24 luglio 1995 Il giudice per le indagini preliminari: NASI 95C1260