P. Q. M.
    Letti  ed  applicati  gli artt. 134 della Costituzione, e 11 della
 legge n. 87/1953;
    Dichiara non manifestamente infondata  e  rilevante  ai  fini  del
 decidere  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1,
 secondo comma, e dell'art. 2, terzo comma, legge 12 giugno  1990,  n.
 146,  nonche'  degli  artt.  669-duodecies,  669-septies e 669-octies
 c.p.c.  nella  parte  in  cui  tali  norme  impediscono  al  giudice,
 investito  di  un procedimento cautelare ed urgente, di decidere allo
 stato degli atti nel caso di astensione dei procuratori delle  parti,
 motivata  da  adesione  ad  una  protesta collettiva indetta senza il
 rispetto delle prescrizioni dettate dalla ridetta legge n.  146/1990;
 in  riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt.
 3 e 24 della Costituzione, per gli  argomenti  meglio  illustrati  in
 motivazione,   e   in   particolare  per  la  irragionevolezza  della
 disparita' di trattamento che ne discende,  quanto  alla  tutela  dei
 diritti  costituzionali della persona, in quanto la medesima legge n.
 146/1990 intende tutelare tali diritti soltanto contro  le  eventuali
 minacce  che  su  essi  possano incombere a seguito dello sciopero di
 lavoratori  dipendenti,  e  non  anche  a  seguito   della   protesta
 collettiva  attuata  da lavoratori autonomi, ancorche' professionisti
 intellettuali; nonche' per la lesione che ne  deriva  al  diritto  di
 difesa delle parti sostanziali dei procedimenti cautelari ed urgenti;
    Sospende pertanto il processo in corso;
    Dispone   che   tutti   gli   atti  del  presente  giudizio  siano
 tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne venga
 data comunicazione al Presidente del Senato della  Repubblica  ed  al
 Presidente della Camera dei deputati della Repubblica, oltre che alle
 parti personalmente ed ai loro rispettivi difensori.
      Milano, addi' 20 giugno 1995
                          Il pretore: PERTILE
 
 95C1265