P. Q. M. Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, e 11 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 2, terzo comma, legge 12 giugno 1990, n. 146, nonche' degli artt. 669-duodecies, 669-septies e 669-octies c.p.c. nella parte in cui tali norme impediscono al giudice, investito di un procedimento cautelare ed urgente, di decidere allo stato degli atti nel caso di astensione dei procuratori delle parti, motivata da adesione ad una protesta collettiva indetta senza il rispetto delle prescrizioni dettate dalla ridetta legge n. 146/1990; in riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, per gli argomenti meglio illustrati in motivazione, e in particolare per la irragionevolezza della disparita' di trattamento che ne discende, quanto alla tutela dei diritti costituzionali della persona, in quanto la medesima legge n. 146/1990 intende tutelare tali diritti soltanto contro le eventuali minacce che su essi possano incombere a seguito dello sciopero di lavoratori dipendenti, e non anche a seguito della protesta collettiva attuata da lavoratori autonomi, ancorche' professionisti intellettuali; nonche' per la lesione che ne deriva al diritto di difesa delle parti sostanziali dei procedimenti cautelari ed urgenti; Sospende pertanto il processo in corso; Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica, oltre che alle parti personalmente ed ai loro rispettivi difensori. Milano, addi' 20 giugno 1995 Il pretore: PERTILE 95C1265