P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 7
 febbraio 1990, n. 19,  con  riferimento  agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione, nella parte in cui comporta l'obbligo indiscriminato di
 riammettere  in  servizio  il dipendente decorso un quinquennio dalla
 data di sospensione dal servizio;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
    Ordina, altresi', che a cura della segreteria copia della seguente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in causa e al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  del  Senato  della
 Repubblica e della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Brescia, il 12 maggio 1995.
                       Il presidente: INGRASSIA
                                       Il consigliere-estensore: CONTI
 95C1266