P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui comporta l'obbligo indiscriminato di riammettere in servizio il dipendente decorso un quinquennio dalla data di sospensione dal servizio; Sospende il giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina, altresi', che a cura della segreteria copia della seguente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Brescia, il 12 maggio 1995. Il presidente: INGRASSIA Il consigliere-estensore: CONTI 95C1266