LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Di Cosmo Angelo, via Dosso Faiti, 36, Mariano Comense, avverso le cart. esatt. 911V0011355400147 dell'Ufficio imposte dirette di Cantu'. RITENUTO IN FATTO Nella dichiarazione congiunta presentata per l'esercizio 1988 era stato assoggettato a tassazione separata il trattamento speciale di disoccupazione conseguito dal coniuge per il periodo 24 febbraio-22 agosto 1987, ma corrisposto di fatto nell'anno 1988; con l'iscrizione in epigrafe l'ufficio recuperava a tassazione la maggiore imposta dovuta. Con ricorso ritualmente proposto il contribuente proponeva tempestivo ricorso; all'udienza di discussione, sentite le parti, la Commissione si riservava di decidere. L'operato dell'ufficio e' certamente corretto, giacche' l'art. 16 d.P.R. n. 917/1986 non richiama, tra i redditi assimilabili, di cui all'art. 47, il trattamento di disoccupazione di cui alla lettera e); ma e' proprio in tale omissione che la Commissione ritiene di dover ravvisare la possibile violazione di precetti costituzionali. L'omissione e' probabilmente dovuta al fatto che non e' stato neppure supposto un eventuale ritardo nella sua corresponsione, stante la funzione vitale ad esso assegnato dalla legge; e tuttavia, ove sussista, il non previsto regime di tassazione separata rileva sotto il duplice profilo della possibile violazione: a) del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, avendo il trattamento di disoccupazione funzione sostitutivo della retribuzione e mancando pertanto di qualsiasi giustificazione e ragionevolezza un diverso regime tributario per gli emolumenti arretrati; b) del "diritto" ai "mezzi di ( ..) adeguati ( ..) in caso ( ..) di disoccupazione involontaria (art. 38, secondo comma), poiche' il cumulo dei redditi che consegue al mancato richiamo della lettera e) dell'art. 47 cit. vanifica, o quanto meno riduce gravemente, l'utilita' del trattamento previsto stante l'alta incidenza del prelievo tributario che ne deriva. L'esplicito richiamo di alcuni - soltanto - dei redditi di cui all'art. 47 cit. (lett. a e g) non consente di estendere, in via interpretativa, il regime di cui all'art. 16 all'indennita' in questione, prevista nella lett. e) dello stesso articolo. La questione di legittimita', rilevante ai fini della decisione del proposto ricorso, non e' manifestamente infondata.