P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale,  sollevata  di  ufficio,  del  combinato
 disposto  degli  artt.  4,  5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 87,
 nella parte in cui consentono alla donna di  decidere  e  al  giudice
 tutelare  di autorizzare la donna minorenne a decidere l'interruzione
 volontaria della gravidanza  anche  al  di  fuori  dei  casi  in  cui
 l'ulteriore  gestazione  implichi  danno o pericolo grave ed attuale,
 medicalmente accertabile in modo obiettivo e non altrimenti evitabile
 per la salute della madre, per contrasto con gli artt. 2  e  31  cpv.
 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      La Spezia, addi' 25 maggio 1995
                    Il giudice tutelare: PUTIGNANO
 
 95C1275