P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata di ufficio, del combinato disposto degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 87, nella parte in cui consentono alla donna di decidere e al giudice tutelare di autorizzare la donna minorenne a decidere l'interruzione volontaria della gravidanza anche al di fuori dei casi in cui l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave ed attuale, medicalmente accertabile in modo obiettivo e non altrimenti evitabile per la salute della madre, per contrasto con gli artt. 2 e 31 cpv. della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. La Spezia, addi' 25 maggio 1995 Il giudice tutelare: PUTIGNANO 95C1275