P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale,  nei  termini  di  cui  in motivazione,
 dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, in relazione  agli
 artt. 24 e 102 della Costituzione;
    Sospende il presente procedimento;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
 dei deputati.
    Cosi' deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile,
 il 27 aprile 1995.
                         Il presidente: SGROI
 
 95C1279