P. Q. M. La Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del c.c. e, d'ufficio, dell'art. 312, n. 2, del c.c., per contrasto con gli artt. 2, 30 e 3 della Costituzione, in entrambi i casi per le ragioni, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione; Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti ed al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere. Cosi' provveduto in Roma, il 21 novembre 1994. 1995. Il presidente: CORDA 95C1280