P. Q. M.
    La Corte dichiara rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 291 del c.c. e,
 d'ufficio, dell'art. 312, n. 2, del c.c., per contrasto con gli artt.
 2, 30 e 3 della Costituzione, in entrambi i casi per le ragioni,  nei
 sensi e nei limiti precisati in motivazione;
    Ordina  che  gli  atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso;
    Dispone che la presente ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
 cancelleria alle parti ed al pubblico ministero nonche' al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.
    Cosi' provveduto in Roma, il 21 novembre 1994.
 1995.
                         Il presidente: CORDA
 
 95C1280