P. Q. M.
    Dichiara irrilevante e non manifestamente infondata  la  questione
 di   legittimita'   costituzionale   dell'art.  391-bis  del  c.p.c.,
 introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990 n.  353,  nella
 parte  in  cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di
 correzione degli errori  materiali  delle  sentenze  della  Corte  di
 cassazione, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del giudizio e la trasmisione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Manda alla cancelleria di notificare la  presente  ordinanza  alle
 parti  in  causa  e  al  p.g. nonche' al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del
 Parlamento.
    Cosi' deciso il 4 aprile 1995
                       Il presidente: SENOFONTE
 
 95C1281