P. Q. M. Dichiara irrilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 391-bis del c.p.c., introdotto con l'art. 67 della legge 26 novembre 1990 n. 353, nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio e la trasmisione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al p.g. nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso il 4 aprile 1995 Il presidente: SENOFONTE 95C1281