P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 77, comma secondo, e 97, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 21 giugno 1995, n. 238 ("Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1995, serie generale, n. 144; Dispone la sospensione del presente procedimento e l'immediata trasmissione dgli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al procuratore del ricorrente istituto di credito, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica e che le prove di questi ultimi adempimenti siano accluse alla presente ordinanza al momento della trasmissione degli atti all'ecc.ma Corte costituzionale. Eboli, addi' 29 giugno 1995 Il pretore: CARRATO 95C1282