P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, per violazione
 degli artt. 77, comma secondo, e 97, comma primo, della Costituzione,
 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l.  21
 giugno  1995, n. 238 ("Interventi urgenti sul processo civile e sulla
 disciplina transitoria  della  legge  26  novembre  1990,  n.  353"),
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  22  giugno  1995,  serie
 generale, n. 144;
    Dispone la sospensione del  presente  procedimento  e  l'immediata
 trasmissione dgli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al procuratore del ricorrente istituto di credito,  ed  al
 Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  comunicata  al
 Presidente della Camera dei deputati  ed  al  Presidente  del  Senato
 della  Repubblica  e  che le prove di questi ultimi adempimenti siano
 accluse alla presente ordinanza al momento della  trasmissione  degli
 atti all'ecc.ma Corte costituzionale.
      Eboli, addi' 29 giugno 1995
                          Il pretore: CARRATO
 
 95C1282