P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come integrato e modificato da successive leggi (in particolare dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 932), in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Sospende pertanto il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perche' sia risolta la questione di legittimita' costituzionale innanzi formulata; Dispone altresi' che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' provveduto a Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 1995. Il presidente: SIMONETTI 95C1283