P. Q. M.
    Visto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  ritiene
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1  della  legge 10 marzo 1955, n. 96, come
 integrato e modificato da successive leggi (in particolare  dall'art.
 1  della  legge  22 dicembre 1980, n. 932), in riferimento all'art. 3
 della Costituzione;
    Sospende pertanto il presente giudizio ed ordina  la  trasmissione
 degli   atti  alla  Corte  costituzionale,  perche'  sia  risolta  la
 questione di legittimita' costituzionale innanzi formulata;
    Dispone  altresi'  che,  a  cura  della  segreteria,  la  presente
 ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
 del Senato della Repubblica.
    Cosi' provveduto a Roma, nella camera di  consiglio  del  6  marzo
 1995.
                       Il presidente: SIMONETTI
 
 95C1283