P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 della Carta costituzionale, dell'art. 22 della legge n. 689/1981 nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in opposizione mediante spedizione in plico raccomandato (entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento) al cancelliere dell'ufficio giudiziario competente; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; Manda alla cancelleria di comunicare questa ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlarnento. Pietrasanta, addi' 28 luglio 1995 Il giudice di pace: GARZIA 95C1284