P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale,  per  contrasto  con  gli artt. 3, 24, 97 e 113 della
 Carta costituzionale, dell'art. 22  della  legge  n.  689/1981  nella
 parte  in cui non consente la proposizione del ricorso in opposizione
 mediante spedizione in plico raccomandato (entro trenta giorni  dalla
 notificazione   del   provvedimento)   al   cancelliere  dell'ufficio
 giudiziario competente;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Manda   alla   cancelleria   di  comunicare  questa  ordinanza  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlarnento.
      Pietrasanta, addi' 28 luglio 1995
                      Il giudice di pace: GARZIA
 
 95C1284