P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla difesa del ricorrente Nunnari Ubaldo, dell'art. 33, quinto comma, della legge n. 104/1992, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Dispone che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso; Dispone, a cura della cancelleria, le notifiche della presente ordinanza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 104/1992. Livorno, addi' 10 agosto 1995 Il pretore g.l.: (firma illeggibile) 95C1287