P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale, sollevata dalla difesa del ricorrente Nunnari Ubaldo,
 dell'art. 33, quinto comma, della legge n.  104/1992,  per  contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione;
    Dispone  che,  a  cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti
 alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso;
    Dispone, a cura della cancelleria,  le  notifiche  della  presente
 ordinanza  ai  sensi  dell'ultimo  comma  dell'art. 23 della legge n.
 104/1992.
      Livorno, addi' 10 agosto 1995
                 Il pretore g.l.: (firma illeggibile)
 
 95C1287