P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, in relazione all'art. 38, secondo comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed all'art. 8-quater della legge n. 298/1985 nella parte in cui non prevede che non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Carini, addi' 7 luglio 1995 Il vice pretore: VENTIMIGLIA 95C1288