P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e seguenti della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata con riferimento
 agli artt. 3 e 24 della Costituzione  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  39,  primo  comma, della legge 23 dicembre
 1994 n. 724, in  relazione  all'art.  38,  secondo  comma,  legge  28
 febbraio  1985,  n.  47, ed all'art. 8-quater della legge n. 298/1985
 nella parte in cui non prevede che non sono perseguibili in qualunque
 sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere  abusive  entro
 la data di entrata in vigore della legge;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Carini, addi' 7 luglio 1995
                     Il vice pretore: VENTIMIGLIA
 
 95C1288