P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 1/1953; Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, prima parte, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, recante "Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature", per violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, e 32, 10, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, al difensore e all'imputato, qualora non presente alla sua lettura in udienza, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata alla Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Udine, addi' 20 aprile 1995 Il pretore: FERUGLIO Il collaboratore di cancelleria: NAPPI 95C1289