P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  1  della  legge  n.  1/1948 e 23 della legge n.
 1/1953;
    Dichiara  rilevante  per  la  definizione  del  giudizio   e   non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 3, primo comma, prima parte, del d.-l. 17  marzo  1995,  n.
 79, recante "Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche
 fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
 fognature", per violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, e 32, 10,
 25, secondo comma, e 77 della Costituzione;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  pubblico  ministero,  al  difensore  e  all'imputato,
 qualora  non  presente  alla  sua  lettura  in  udienza,  nonche'  al
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri, e comunicata alla Presidente
 della  Camera  dei  Deputati  ed  al  Presidente  del  Senato   della
 Repubblica.
      Udine, addi' 20 aprile 1995
                         Il pretore: FERUGLIO
                                Il collaboratore di cancelleria: NAPPI
 95C1289