PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
       a)   dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  52,
 secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973 (Disposizioni
 sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui  non
 prevede  che  il  coniuge  del debitore possa proporre opposizione di
 terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto  di  donazione  di
 data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta;
       b)   dichiara   non   fondata   la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n.
 602 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 3
 e 113, secondo comma, della Costituzione, dal  pretore  di  Grosseto,
 sezione  distaccata  di  Massa Marittima, con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
                       Il Presidente: CAIANIELLO
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C1367