PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: a) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto di donazione di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta; b) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 3 e 113, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C1367