PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara:
       a)  la  illegittimita'  costituzionale  dell'undicesimo   comma
 dell'art. 13 della legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987 n.
 2 (Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione
 dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
       b)  in  applicazione  dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n.
 87, l'illegittimita' costituzionale del dodicesimo e del  tredicesimo
 comma dell'art. 13 della stessa legge regionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
                 Il Presidente e redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C1382