PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  1,
 lettera b), dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4
 della  legge  29  gennaio  1994,  n.  87  (Norme  relative al computo
 dell'indennita'  integrativa  speciale  nella  determinazione   della
 buonuscita  dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento, agli
 artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo  comma,  36,  38,  102,
 103,  108  e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal Pre-
 tore  di  Caltanissetta  e  dal  Tribunale  regionale  di   giustizia
 amministrativa,  sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con le
 ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
                       Il Presidente: CAIANIELLO
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C1391