PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento, agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 38, 102, 103, 108 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal Pre- tore di Caltanissetta e dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995. Il Presidente: CAIANIELLO Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C1391