P. Q. M.
   Letti  ed  applicati  gli  artt.  1  della  legge  costituzionale 9
 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante  nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310
 del c.p.p., in relazione all'art. 429 del c.p.p., nella parte in  cui
 e'  precluso, dopo il decretato rinvio a giudizio, il controllo sulla
 persistenza del requisito di "gravita' indiziaria di colpevolezza" ai
 fini del mantenimento del regime cautelare, in relazione  agli  artt.
 3, 24, secondo comma e 111, secondo comma, della Costituzione;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti  del  Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
 oltre che alle parti;
   Sospende  il  procedimento  in  corso  e   dispone   la   immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
     Cosi' deciso in Catanzaro, addi' 20 giugno 1995.
                                        Il presidente estensore: Baudi
 95C1399