P. Q. M. Letti ed applicati gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310 del c.p.p., in relazione all'art. 429 del c.p.p., nella parte in cui e' precluso, dopo il decretato rinvio a giudizio, il controllo sulla persistenza del requisito di "gravita' indiziaria di colpevolezza" ai fini del mantenimento del regime cautelare, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma e 111, secondo comma, della Costituzione; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, oltre che alle parti; Sospende il procedimento in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Catanzaro, addi' 20 giugno 1995. Il presidente estensore: Baudi 95C1399