P. Q. M.
   Letti  ed  applicati  agli  artt.  1  della  legge costituzionale 9
 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante  nel  presente  giudizio  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 309
 del c.p.p., in relazione agli artt. 292.2 e  425  del  c.p.p.,  nella
 parte  in  cui  precludono,  dopo  il decretato rinvio a giudizio, il
 controllo sulla sussistenza del requisito di "gravita' indiziaria  di
 colpevolezza"  ai fini della legittimita' della ordinanza custodiale,
 in relazione agli artt. 3, 13.2, 24.2 e 111.2 della Costituzione;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati,
 oltre che alle parti;
   Sospende   il   procedimento   in  corso  e  dispone  la  immediata
 trasmissione degli atti della Corte costituzionale.
   Cosi' deciso in Catanzaro, addi' 25 maggio 1995.
                        Il presidente:  Vecchio
                                          Il giudice relatore:  Garcea
 95C1414