P. Q. M. Letti ed applicati agli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 309 del c.p.p., in relazione agli artt. 292.2 e 425 del c.p.p., nella parte in cui precludono, dopo il decretato rinvio a giudizio, il controllo sulla sussistenza del requisito di "gravita' indiziaria di colpevolezza" ai fini della legittimita' della ordinanza custodiale, in relazione agli artt. 3, 13.2, 24.2 e 111.2 della Costituzione; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, oltre che alle parti; Sospende il procedimento in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale. Cosi' deciso in Catanzaro, addi' 25 maggio 1995. Il presidente: Vecchio Il giudice relatore: Garcea 95C1414