IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 1038/1994 proposto dal Ministero dell'Interno, prefettura di Catania e Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Catania, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81, sono per legge domiciliati; contro la Miami S.r.l.; lo StudioCharlie Brown S.n.c.; la Federazione italiana pubblici esercizi, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Agatino Patti, ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Principe di Belmonte n. 90, presso lo studio dell'avv. Domenico Di Legami; per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (1a sez. int.) n. 995 del 3 dicembre 1994 e 20 maggio 1994 avente per oggetto: determinazioni assunte in ordine ai servizi antincendio da svolgere presso le discoteche "Miami" e "Charlie Brown"; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. Agatino Patti per la "Miami S.r.l." ed altri; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il Consigliere Claudio Varrone; Uditi alla pubblica udienza del 16 febbraio 1995 l'avvocato dello Stato Pollara per il Ministero dell'interno ed altri e l'avv. A. Patti per la "Miami S.r.l." ed altri; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Gli appellanti indicati in epigrafe, hanno proposto gravame avverso la decisione con la quale e' stata annullata la deliberazione della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Catania in ordine ai servizi antincendio di svolgere presso le discoteche "Miami" e "Charlie Brown" di Catania. Si deduce nell'atto di appello l'erroneita' della decisione, in quanto fondata sul falso presupposto che il servizio di prevenzione antincendio possa essere svolto anche dai privati. La normativa vigente, a partire dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, riserva in via esclusiva tale attivita' al Corpo dei vigili del fuoco. Solo in via transitoria, in attesa di una completa organizzazione del servizio, con circolare n. 86 del 20 settembre 1973, furono dettati criteri sostitutivi che, con opportune garanzie, legittimavano il ricorso a squadre private formate da ex appartenenti al Corpo vigili del fuoco o da volontari ausiliari. Del pari, a dire degli appellanti, sono infondati gli ulteriori motivi di gravame proposti in prime cure dagli odierni appellanti. In particolare infondate sono le doglianze rivolte contro l'art. 45 d.P.R. 4 agosto 1970 n. 335, e circa le modalita' operative ed i criteri di utilizzazione del fondo costituito, in base alla citata disposizione, per il miglioramento del servizio. Pertanto, le determinazioni assunte dal Comitato di vigilanza, sono pienamente legittime e conformi alle circolari ministeriali. Resistono le controparti, sul rilievo della infondatezza del gravame, tenuto conto della correttezza dell'assunto, contenuto nella sentenza di primo grado, circa l'illegittimita' dell'operato dell'Amministrazione, che con semplice circolare ha modificato il precedente assetto organizzativo. Del resto, una interpretazione diversa, che vietasse il ricorso per i locali di pubblico spettacolo a forme di vigilanza antincendi prettamente privatistiche sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., tenuto conto che tali modalita' sono invece ammesse per gli stabilimenti industriali. Senza considerare che lo svolgimento del sevizio di vigilanza da parte dei Vigili del Fuoco, al di fuori dell'orario complessivo di lavoro, aggrava il rischio per l'incolumita' pubblica e la sicurezza dei locali. Del pari illegittimi sono i criteri per l'utilizzazione del fondo e il decreto interministeriale di determinazione delle tariffe, sulla base delle quali vanno calcolati i corrispettivi dovuti dagli utenti del servizio. All'udienza odierna, la causa e' stata trattenuta per la decisione. D I R I T T O Ad avviso del Collegio, la decisione di primo grado si fonda su una interpretazione della vigente normativa, in materia di prevenzione e di vigilanza antincendio, che non puo' essere condivisa, dal momento che ritiene ammissibile lo svolgimento di tale servizio anche da parte di squadre antincendio private, purche' debitamente autorizzate. Tale conclusione si fonda sul rilievo che, in assenza della normativa regolamenare, la cui emanazione e' prevista dall'art. 23 d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, la materia resta disciplinata esclusivamente da quella primaria, detratta dalla legge 26 luglio 1965, n. 966. Secondo i primi giudici, l'art. 2, lett. b), si limita unicamente a prevedere che nei riguardi dei locali di pubblico spettacolo, il servizio deve essere effettuato "nei limiti ed in conformita' delle prescrizioni stabilite dalle Comissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940 n. 635, senza escludere che, nell'ambito di dette prescrizioni, le suddette Commissioni possano ritenere sufficiente il ricorso a squadre antincendio private. Senonche', l'interpretazione proposta appare al Consiglio del tutto riduttiva, e non pienamente rispettosa del contesto normativo complessivo nella quale la citata disposizone risulta inserita. Ed infatti, e' necessario al riguardo rilevare che nell'art. 22 legge 27 dicembre 1941 n. 1570, e' espressamente detto che "tutti i servizi pubblici di prevenzione e di estinzione incendi e dei soccorsi tecnici in genere sono assunti, nell'ambito dell'intera provincia, dal Corpo dei Vigili del Fuoco. Nessun altro pubblico servizio antincendio o similare e' ammesso". La disposizione continua prevedendo particolari eccezioni, tra le quali certamente non rientra la fattispecie sottoposta all'esame del Collegio. Va inoltre considerato che tale norma, di tipo puramente organizzativa e' posta di seguito a quelle dettate nei precedenti artt. 1 e 2, attributive della competenza esclusiva in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi al Ministero dell'interno. Competenze queste che la successiva legge 13 maggio 1961 n. 469, non ha in alcun modo modificato. Alla luce di tale ampio quadro di riferimento, il rinvio, contenuto nell'art. 2, lett. b) legge n. 966/1965, alle prescrizioni stabilite dalle Commisioni permanenti provinciali non puo' essere interpretato nel senso che e' demandata a tali organi locali la possibilita' di individuare modalita' di svolgimento del predetto servizio pubblico alternativo rispetto a quelle svolte dal Corpo dei Vigili del Fuoco. Fermo ed impregiudicato quanto detto nella prima parte del citato art. 2, cioe' a dire che "gli enti e i privati sono tenuti a richiedere .. i servizi di vigilanza a locali di publico spettacolo", la seconda parte della lettera b) della disposizione in esame e' volta unicamente ad individuare una peculiare competenza tecnica delle Commissioni permanenti provinciali. Spetta ad esse, in altri termini, dettare le prescrizioni piu' idonee perche' il servizio pubblico di prevenzione degli incendi sia svolto in modo da realizzare pienamente le finalita' pubblicistiche ad esso sottese. La fondatezza delle conclusioni ora espresse trova ulteriore conferma, tanto nella lettera c) dell'art. 2, legge 13 maggio 1961 n. 469, che, nel ribadire le competenze esclusive del Ministero dell'Interno gia' previste dalla legge n. 1570/1941, introduce una espressa deroga per gli stabilimenti industriali, depositi e simili, tenuti, in base ai criteri di individuazione dettati dallo stesso Ministero "ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione"; quanto nella lettera c) della legge n. 966/1965, che espressamente ribadisce detta deroga sempra a favore dei soli stabilimenti industriali e non anche dei locali di pubblico spettacolo. In presenza di una normativa incentrata sulla assunzione diretta ed esclusiva del servizio da parte del Ministero dell'Interno, salvo deroghe esplicitamente e tassativamente indicate dalla normativa primaria, del tutto indebito risulta dunque il tentativo di enucleare una competenza esclusiva delle Commissioni provinciali nell'affidamento del servizio ora a squadre antincendio private, ora al Corpo provinciale dei Vigili del Fuoco, secondo propri ed esclusivi apprezzamenti discrezionali. Conclusione questa tanto piu' giustificata se si considera che la finalita' precipua perseguita con la legge n. 966/1965 non e' stata quella di modificare le competenze e la relativa organizzazione del servizio cosi' come disciplinate dalla legge n. 469/1961, bensi' di individuare i servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi che gli enti e i privati debbono richiedere dietro corrispettivo. Se tale e' dunque la corretta ricostruzione della normativa in materia, correttamente gli appellati introducono un dubbio di costituzionalita' in ordine alle scelte operate dal legislatore. Ed invero, non puo' non suscitare perplessita' il fatto che la deroga in materia sia prevista eslcusivamente a favore degli stabilimenti industriali, individuati sulla base di appositi criteri dettati dal Ministero dell'Interno, e non anche a favore dei locali di pubblico spettacolo, sia pure con le limitazioni e gli accorgimenti previsti per i primi. Sul piano formale entrambe tali posizioni soggettive hanno titolo nel medesimo referente costituzionale, vale a dire nell'art. 41 della Costituzione, che disciplina, come e' noto, l'iniziativa economica privata. Su quello piu' propriamente effettuale la differente disciplina per la tutela del medesimo bene rappresentato dalla pubblica incolumita' non trova adeguate e convincenti spiegazioni, se si considera la potenziale pericolosita' di taluni stabilimenti industriali, in grado di provocare, come anche di recente e' accaduto, catastrofi immani tanto in termimi di vite umane, che di equilibrio ecologico. Del resto, che le due situazioni potrebero e dovrebbero essere parificate sul piano normativo e' dimostrato anche dal fatto che lo stesso Ministero dell'Interno, per lungo tempo, e cioe' sino alla emanazione degli atti impugnati, ha consentito che il servizio di prevenzione antincendio venisse svolto da squadre private anche per quanto riguarda i locali di pubblico spettacolo. Ne' risulta che si siano avute conseguenze negative di tale portata da consigliare, per questo solo motivo, una diversa organizzazione del servizio. Al contrario, sia pure in via del tutto presuntiva, e' da ritenere che la prassi amministrativa per tanti anni seguita abbia favorito la formazione di professionalita' in questo campo che appare del tutto ingiustificato disperdere, tanto piu' che esse sono in grado di introdurre elementi di comparazione e di raffronto tra servizio svolto direttamente dal Corpo dei Vigili del fuoco e servizio privato, tali da risultare di giovamento per migliorare nel suo complesso il servizio stesso. Senza considerare poi quanto forma oggetto di apposito motivo di gravame, il cui esame e' riservato all'esito della presente remissione, circa la legittimita' di un servizio d'istituto che, in base alle disposizioni emanate dal competente Ministro, dovrebbe essere svolto al di fuori delle prestazioni lavorative ordinarie e straordinarie dei Vigili del Fuoco. Conclusivamente, pertanto, il Collegio ritiene che l'art. 2, lettera c) legge 13 maggio 1961 n. 469 risulta in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., in quanto discrimina illogicamente i titolari di locali di pubblico spettacolo che, a differenza dei titolari di stabilimenti industriali, non sono ammessi a servizi di squadre antincendio private, sia pure con le limitazioni e sulla base dei criteri che il competente Ministero dell'Interno puo' dettare per quest'ultimi.