IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso in appello n.
 1038/1994 proposto dal Ministero dell'Interno, prefettura di  Catania
 e  Commissione  provinciale  di  vigilanza  sui  locali  di  pubblico
 spettacolo  di  Catania,  in  persona   dei   legali   rappresentanti
 pro-tempore,  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  distrettuale
 dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi,
 81,  sono  per  legge  domiciliati;  contro  la  Miami   S.r.l.;   lo
 StudioCharlie   Brown   S.n.c.;   la  Federazione  italiana  pubblici
 esercizi,  in  persona   dei   legali   rappresentanti   pro-tempore,
 rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Agatino  Patti, ed elettivamente
 domiciliati in Palermo, via Principe di Belmonte  n.  90,  presso  lo
 studio   dell'avv.  Domenico  Di  Legami;  per  l'annullamento  della
 sentenza del  tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sicilia,
 sezione staccata di Catania (1a sez. int.) n. 995 del 3 dicembre 1994
 e 20 maggio 1994 avente per oggetto: determinazioni assunte in ordine
 ai  servizi  antincendio  da  svolgere presso le discoteche "Miami" e
 "Charlie Brown";
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio  dell'avv.  Agatino  Patti
 per la "Miami S.r.l." ed altri;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Relatore il Consigliere Claudio Varrone;
   Uditi alla pubblica udienza del 16 febbraio 1995  l'avvocato  dello
 Stato  Pollara  per  il  Ministero  dell'interno ed altri e l'avv. A.
 Patti per la "Miami S.r.l." ed altri;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
   Gli appellanti indicati in epigrafe, hanno proposto gravame avverso
 la decisione con la quale e' stata annullata la  deliberazione  della
 Commissione   provinciale   di   vigilanza  sui  locali  di  pubblico
 spettacolo di Catania in ordine ai servizi  antincendio  di  svolgere
 presso le discoteche "Miami" e "Charlie Brown" di Catania.
   Si  deduce  nell'atto  di  appello l'erroneita' della decisione, in
 quanto fondata sul falso presupposto che il servizio  di  prevenzione
 antincendio possa essere svolto anche dai privati.
   La  normativa  vigente,  a  partire  dalla legge 26 luglio 1965, n.
 966, riserva in via esclusiva tale attivita' al Corpo dei vigili  del
 fuoco.   Solo   in   via  transitoria,  in  attesa  di  una  completa
 organizzazione del servizio, con circolare n.  86  del  20  settembre
 1973, furono dettati criteri sostitutivi che, con opportune garanzie,
 legittimavano il ricorso a squadre private formate da ex appartenenti
 al Corpo vigili del fuoco o da volontari ausiliari.
   Del  pari,  a  dire  degli appellanti, sono infondati gli ulteriori
 motivi di gravame proposti in prime cure  dagli  odierni  appellanti.
 In  particolare infondate sono le doglianze rivolte contro l'art.  45
 d.P.R. 4 agosto 1970 n. 335, e circa  le  modalita'  operative  ed  i
 criteri  di  utilizzazione  del fondo costituito, in base alla citata
 disposizione, per il miglioramento del servizio.
   Pertanto, le determinazioni assunte dal Comitato di vigilanza, sono
 pienamente legittime e conformi alle circolari ministeriali.
   Resistono  le  controparti,  sul  rilievo  della  infondatezza  del
 gravame, tenuto conto della correttezza dell'assunto, contenuto nella
 sentenza   di   primo   grado,  circa  l'illegittimita'  dell'operato
 dell'Amministrazione, che con semplice  circolare  ha  modificato  il
 precedente assetto organizzativo.
   Del resto, una interpretazione diversa, che vietasse il ricorso per
 i  locali  di  pubblico  spettacolo  a  forme di vigilanza antincendi
 prettamente privatistiche sarebbe in contrasto con  l'art.  3  Cost.,
 tenuto   conto  che  tali  modalita'  sono  invece  ammesse  per  gli
 stabilimenti industriali.
   Senza considerare che lo svolgimento del sevizio  di  vigilanza  da
 parte  dei  Vigili  del Fuoco, al di fuori dell'orario complessivo di
 lavoro, aggrava il rischio per l'incolumita' pubblica e la  sicurezza
 dei locali.
   Del pari illegittimi sono i criteri per l'utilizzazione del fondo e
 il  decreto  interministeriale di determinazione delle tariffe, sulla
 base delle quali vanno calcolati i corrispettivi dovuti dagli  utenti
 del servizio.
   All'udienza odierna, la causa e' stata trattenuta per la decisione.
                             D I R I T T O
    Ad  avviso  del  Collegio, la decisione di primo grado si fonda su
 una  interpretazione  della  vigente   normativa,   in   materia   di
 prevenzione   e   di  vigilanza  antincendio,  che  non  puo'  essere
 condivisa, dal momento che ritiene ammissibile lo svolgimento di tale
 servizio anche da  parte  di  squadre  antincendio  private,  purche'
 debitamente autorizzate.
   Tale  conclusione  si  fonda  sul  rilievo  che,  in  assenza della
 normativa regolamenare, la cui emanazione e'  prevista  dall'art.  23
 d.P.R.  29  luglio  1982,  n.  577,  la  materia  resta  disciplinata
 esclusivamente da quella primaria, detratta  dalla  legge  26  luglio
 1965, n. 966.  Secondo i primi giudici, l'art. 2, lett. b), si limita
 unicamente  a  prevedere  che  nei  riguardi  dei  locali di pubblico
 spettacolo, il servizio deve essere  effettuato  "nei  limiti  ed  in
 conformita'  delle prescrizioni stabilite dalle Comissioni permanenti
 provinciali  previste  dall'art.  141  del  regolamento  di  pubblica
 sicurezza  6  maggio 1940 n. 635, senza escludere che, nell'ambito di
 dette  prescrizioni,  le  suddette   Commissioni   possano   ritenere
 sufficiente il ricorso a squadre antincendio private.
   Senonche', l'interpretazione proposta appare al Consiglio del tutto
 riduttiva,   e  non  pienamente  rispettosa  del  contesto  normativo
 complessivo nella quale la citata disposizone risulta inserita.
   Ed infatti, e' necessario al riguardo  rilevare  che  nell'art.  22
 legge  27  dicembre 1941 n. 1570, e' espressamente detto che "tutti i
 servizi pubblici  di  prevenzione  e  di  estinzione  incendi  e  dei
 soccorsi  tecnici  in  genere  sono  assunti, nell'ambito dell'intera
 provincia, dal Corpo dei Vigili  del  Fuoco.  Nessun  altro  pubblico
 servizio antincendio o similare e' ammesso". La disposizione continua
 prevedendo particolari eccezioni, tra le quali certamente non rientra
 la fattispecie sottoposta all'esame del Collegio.
   Va   inoltre   considerato   che  tale  norma,  di  tipo  puramente
 organizzativa e' posta di seguito a  quelle  dettate  nei  precedenti
 artt.  1  e  2,  attributive della competenza esclusiva in materia di
 prevenzione ed estinzione degli incendi  al  Ministero  dell'interno.
 Competenze  queste che la successiva legge 13 maggio 1961 n. 469, non
 ha in alcun modo modificato.
   Alla luce di tale ampio quadro di riferimento, il rinvio, contenuto
 nell'art. 2, lett. b) legge n. 966/1965, alle prescrizioni  stabilite
 dalle  Commisioni permanenti provinciali non puo' essere interpretato
 nel senso che e' demandata a tali organi locali  la  possibilita'  di
 individuare  modalita'  di svolgimento del predetto servizio pubblico
 alternativo rispetto a quelle svolte dal Corpo dei Vigili del Fuoco.
   Fermo ed impregiudicato quanto detto nella prima parte  del  citato
 art.  2,  cioe'  a  dire  che  "gli  enti  e  i privati sono tenuti a
 richiedere
  .. i servizi di  vigilanza  a  locali  di  publico  spettacolo",  la
 seconda  parte  della lettera b) della disposizione in esame e' volta
 unicamente ad individuare  una  peculiare  competenza  tecnica  delle
 Commissioni permanenti provinciali. Spetta ad esse, in altri termini,
 dettare  le  prescrizioni piu' idonee perche' il servizio pubblico di
 prevenzione degli incendi sia svolto in modo da realizzare pienamente
 le finalita' pubblicistiche ad esso sottese.
   La  fondatezza  delle  conclusioni  ora  espresse  trova  ulteriore
 conferma, tanto nella lettera c) dell'art. 2, legge 13 maggio 1961 n.
 469,   che,  nel  ribadire  le  competenze  esclusive  del  Ministero
 dell'Interno gia' previste dalla legge n.  1570/1941,  introduce  una
 espressa  deroga per gli stabilimenti industriali, depositi e simili,
 tenuti, in base ai criteri di  individuazione  dettati  dallo  stesso
 Ministero  "ad  istituire  un  proprio  servizio  di prevenzione e di
 estinzione"; quanto nella lettera c) della  legge  n.  966/1965,  che
 espressamente  ribadisce  detta  deroga  sempra  a  favore  dei  soli
 stabilimenti  industriali  e  non  anche  dei  locali   di   pubblico
 spettacolo.
   In presenza di una normativa incentrata sulla assunzione diretta ed
 esclusiva  del  servizio  da  parte del Ministero dell'Interno, salvo
 deroghe esplicitamente  e  tassativamente  indicate  dalla  normativa
 primaria, del tutto indebito risulta dunque il tentativo di enucleare
 una    competenza    esclusiva    delle    Commissioni    provinciali
 nell'affidamento del servizio ora a squadre antincendio private,  ora
 al  Corpo  provinciale  dei  Vigili  del  Fuoco,  secondo  propri  ed
 esclusivi apprezzamenti discrezionali.
   Conclusione questa tanto piu' giustificata se si considera  che  la
 finalita'  precipua  perseguita con la legge n. 966/1965 non e' stata
 quella di modificare le competenze e la relativa  organizzazione  del
 servizio  cosi'  come disciplinate dalla legge n. 469/1961, bensi' di
 individuare i servizi di prevenzione e di  vigilanza  antincendi  che
 gli enti e i privati debbono richiedere dietro corrispettivo.
    Se  tale  e'  dunque  la corretta ricostruzione della normativa in
 materia,  correttamente  gli  appellati  introducono  un  dubbio   di
 costituzionalita' in ordine alle scelte operate dal legislatore.
    Ed  invero,  non  puo'  non suscitare perplessita' il fatto che la
 deroga  in  materia  sia  prevista  eslcusivamente  a  favore   degli
 stabilimenti  industriali, individuati sulla base di appositi criteri
 dettati dal Ministero dell'Interno, e non anche a favore  dei  locali
 di   pubblico   spettacolo,   sia  pure  con  le  limitazioni  e  gli
 accorgimenti previsti per i primi.
    Sul piano formale entrambe tali posizioni soggettive hanno  titolo
 nel medesimo referente costituzionale, vale a dire nell'art. 41 della
 Costituzione,  che  disciplina,  come e' noto, l'iniziativa economica
 privata.  Su  quello  piu'  propriamente  effettuale  la   differente
 disciplina  per  la  tutela  del  medesimo  bene  rappresentato dalla
 pubblica incolumita' non trova adeguate e convincenti spiegazioni, se
 si considera  la  potenziale  pericolosita'  di  taluni  stabilimenti
 industriali,  in  grado  di  provocare,  come  anche  di  recente  e'
 accaduto, catastrofi immani tanto in termimi di vite  umane,  che  di
 equilibrio ecologico.
   Del  resto,  che  le  due  situazioni potrebero e dovrebbero essere
 parificate sul piano normativo e' dimostrato anche dal fatto  che  lo
 stesso  Ministero  dell'Interno,  per  lungo tempo, e cioe' sino alla
 emanazione degli atti impugnati, ha consentito  che  il  servizio  di
 prevenzione  antincendio  venisse svolto da squadre private anche per
 quanto riguarda i locali di pubblico spettacolo. Ne' risulta  che  si
 siano  avute conseguenze negative di tale portata da consigliare, per
 questo solo motivo, una diversa organizzazione del servizio.
   Al contrario, sia pure in via del tutto presuntiva, e' da  ritenere
 che la prassi amministrativa per tanti anni seguita abbia favorito la
 formazione  di  professionalita' in questo campo che appare del tutto
 ingiustificato disperdere, tanto piu'  che  esse  sono  in  grado  di
 introdurre  elementi  di  comparazione  e  di  raffronto tra servizio
 svolto direttamente  dal  Corpo  dei  Vigili  del  fuoco  e  servizio
 privato,  tali  da  risultare  di  giovamento  per migliorare nel suo
 complesso il servizio stesso.
   Senza considerare poi quanto forma oggetto di  apposito  motivo  di
 gravame,   il   cui  esame  e'  riservato  all'esito  della  presente
 remissione, circa la legittimita' di un servizio d'istituto  che,  in
 base  alle  disposizioni  emanate  dal  competente Ministro, dovrebbe
 essere svolto al di fuori delle prestazioni  lavorative  ordinarie  e
 straordinarie dei Vigili del Fuoco.
   Conclusivamente,  pertanto,  il  Collegio  ritiene  che  l'art.  2,
 lettera c) legge 13 maggio 1961 n. 469 risulta in contrasto  con  gli
 artt.  3 e 41 Cost., in quanto discrimina illogicamente i titolari di
 locali  di  pubblico  spettacolo  che,  a  differenza dei titolari di
 stabilimenti industriali, non  sono  ammessi  a  servizi  di  squadre
 antincendio  private,  sia  pure  con le limitazioni e sulla base dei
 criteri che il competente Ministero  dell'Interno  puo'  dettare  per
 quest'ultimi.