ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  11, primo
 comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n.  12
 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei
 canoni  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica ai sensi
 dell'art.  2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  in
 attuazione  dei  criteri  generali emanati dal CIPE con deliberazione
 del  19  novembre  1981),  come  modificato  dall'art. 10 della legge
 regionale 2 dicembre 1988, n.  50  (Modifiche  ed  integrazioni  alla
 legge  regionale  14  marzo  1984, n. 12, in materia di assegnazione,
 gestione, decadenza e disciplina dei canoni di edilizia  residenziale
 pubblica), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio-5 maggio 1994
 dal  TAR  per  l'Emilia-Romagna  di  Bologna, sul ricorso proposto da
 Geraci Angelo contro il Comune  di  Bologna  ed  altra,  iscritta  al
 numero  329  del  registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 24,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1995;
   Visto l'atto di costituzione di Geraci Angelo;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Angelo Geraci per
 l'annullamento  della  decisione  assunta   dalla   Commissione   per
 l'edilizia  residenziale  pubblica con la quale era stato respinto il
 ricorso da lui presentato  avverso  il  provvedimento  di  esclusione
 dalla  graduatoria  speciale  riservata  alle "giovani coppie" di cui
 all'art. 11 della legge della Regione Emilia-Romagna 14  marzo  1984,
 n.  12,  e successive modificazioni, il TAR per l'Emilia-Romagna, con
 ordinanza emessa in data 17 febbraio-5 maggio 1994, ha sollevato,  in
 riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  11, primo comma, della legge
 della  Regione  Emilia-Romagna  14  marzo  1984,  n.  12  (Norme  per
 l'assegnazione,  la  gestione,  la  revoca e la disciplina dei canoni
 degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2,
 secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in  attuazione  dei
 criteri  generali  emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre
 1981), come modificato dall'art. 10 della legge regionale 2  dicembre
 1988,  n. 50 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo
 1984, n. 12,  in  materia  di  assegnazione,  gestione,  decadenza  e
 disciplina dei canoni di edilizia residenziale pubblica);
     che   l'impugnata   disposizione  prevede  l'istituzione  di  una
 graduatoria speciale, in aggiunta a quella d'ordine  generale,  nella
 quale  vengono  inseriti  i  gruppi  sociali,  fra  cui  quello delle
 "giovani  coppie",  ai  fini  della  immediata   individuazione   dei
 beneficiari della quota di alloggi di superficie minima da assegnarsi
 ai nuclei familiari di una o due persone;
     che,  a  parere  del  giudice a quo, il denunciato art. 11, primo
 comma, della legge della Regione Emilia-Romagna  14  marzo  1984,  n.
 12,  con  l'includere nel novero delle famiglie di nuova istituzione,
 alle quali e' consentita la possibilita' di beneficiare  di  alloggio
 popolare  tramite  inserzione nella graduatoria speciale, solo quelle
 senza figli, e non anche  quelle  con  figli  a  pari  anzianita'  di
 formazione,  finisce con il costituire un impedimento alla formazione
 di nuove  famiglie,  penalizzando  irragionevolmente  la  maternita',
 ponendosi  altresi'  in contrasto con il fondamentale diritto di ogni
 cittadino  di  costituire  una  famiglia,  e  con  il  principio   di
 uguaglianza,  non potendo la presenza di un figlio essere considerata
 elemento  idoneo  a  giustificare  una  diversita'   di   trattamento
 nell'ambito dei nuclei familiari di recente formazione;
     che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale non ha spiegato
 intervento  la  Regione interessata mentre si e' costituito, ma fuori
 termine, Angelo Geraci  che  ha  concluso  per  l'accoglimento  della
 questione;
   Considerato  che  la  norma censurata e' stata sostituita dall'art.
 10 della legge regionale 16 marzo 1995, n. 13, ai sensi del quale gli
 alloggi  di  superficie  minima  di  cui  possono   beneficiare   gli
 appartenenti  ai  gruppi sociali, fra cui le giovani coppie, inseriti
 nella graduatoria speciale, saranno assegnati secondo  i  criteri  di
 ripartizione  definiti  dal comune stesso e, quindi, non piu' solo ai
 nuclei familiari di una o due persone come previsto dalla  previgente
 disposizione;
     che in relazione alle menzionate modifiche legislative, si impone
 la  restituzione  degli  atti al giudice a quo cui spetta di valutare
 l'eventuale incidenza dello ius superveniens nel giudizio  innanzi  a
 lui   pendente,  segnatamente  sotto  il  profilo  della  persistente
 rilevanza della sollevata questione.