IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento sopra rubricato, a carico di: Masciadri Cornelio, nato a Trecate il 25 ottobre 1923, residente a Novara, via Leopardi, 46, difeso di fiducia da avv. Nando Ranalli del foro di Roma; Merio Roberto Bruno, nato a Premosello il 20 marzo 1954, residente a Verbania in via S. Fermo n. 5, difeso di fiducia da avv. Giovanni Ricca del foro di Verbania e avv. Ferdinando Cardinali del foro di Novara; Pittarella Giuliano, nato a Piove di Sacco il 18 settembre 1950, residente in Novara, via Della Noce, 53, difeso di ufficio da avv. Marco Ubertini del foro di Verbania; Rilevato che gli imputati hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, che il pubblico ministero ha espresso il consenso e che questo giudice deve pronunziarsi in ordine alla decidibilita' del processo allo stato degli atti; Ritenuto che preliminarmente deve valutarsi la sussistenza di cause di incompatibilita' in capo al giudice; Osservato che nei confronti degli imputati Masciadri e Merio questo giudice nel procedimento in oggetto ha emesso misure cautelari personali; Vista la sentenza della Corte costituzionale 6-15 settembre 1995, n. 432, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Ritenuto che la ratio di tale decisione chiaramente estrinsecata nell'ultimo capoverso della sentenza, fa apparire, con tutta evidenza, non manifestamente fondata la questione di costituzionalita' dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede, per tale ipotesi, l'incompatibilita' del g.i.p. ad essere il giudice dell'udienza preliminare ove vi sia richiesta di giudizio abbreviato; Osservato che e' evidente la rivelanza della questione attenendo la medesima alla capacita' del giudice; Osservato che, con provvedimento 14 novembre 1995 il presidente del tribunale ha ritenuto non ancora normativamente interpretabile tale causa di incompatibilita';