IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha   pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  sopra
 rubricato, a carico di:
     Masciadri Cornelio, nato a Trecate il 25 ottobre 1923,  residente
 a  Novara,  via Leopardi, 46, difeso di fiducia da avv. Nando Ranalli
 del foro di Roma;
     Merio  Roberto  Bruno,  nato  a  Premosello  il  20  marzo  1954,
 residente a Verbania in via S. Fermo n. 5, difeso di fiducia da  avv.
 Giovanni  Ricca  del foro di Verbania e avv. Ferdinando Cardinali del
 foro di Novara;
     Pittarella Giuliano, nato a Piove di Sacco il 18 settembre  1950,
 residente  in  Novara,  via Della Noce, 53, difeso di ufficio da avv.
 Marco Ubertini del foro di Verbania;
   Rilevato che gli imputati hanno chiesto di essere giudicati con  il
 rito  abbreviato, che il pubblico ministero ha espresso il consenso e
 che questo giudice deve pronunziarsi in ordine alla decidibilita' del
 processo allo stato degli atti;
   Ritenuto che preliminarmente deve valutarsi la sussistenza di cause
 di incompatibilita' in capo al giudice;
   Osservato che nei confronti degli imputati Masciadri e Merio questo
 giudice nel  procedimento  in  oggetto  ha  emesso  misure  cautelari
 personali;
   Vista  la  sentenza della Corte costituzionale 6-15 settembre 1995,
 n.  432,  con  la  quale   e'   stata   dichiarata   l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  34,  comma secondo, c.p.p., nella parte in
 cui non prevede che non possa partecipare al giudizio  dibattimentale
 il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura
 cautelare personale nei confronti dell'imputato;
   Ritenuto  che  la  ratio di tale decisione chiaramente estrinsecata
 nell'ultimo  capoverso  della  sentenza,  fa  apparire,   con   tutta
 evidenza,    non    manifestamente    fondata    la    questione   di
 costituzionalita' dell'art.    34  c.p.p.  nella  parte  in  cui  non
 prevede, per tale ipotesi, l'incompatibilita' del g.i.p. ad essere il
 giudice  dell'udienza  preliminare  ove  vi sia richiesta di giudizio
 abbreviato;
   Osservato che e' evidente la rivelanza della questione attenendo la
 medesima alla capacita' del giudice;
   Osservato che, con provvedimento 14 novembre 1995 il presidente del
 tribunale ha ritenuto non ancora normativamente  interpretabile  tale
 causa di incompatibilita';