LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
   Ha  emesso  la seguente ordinanza sul ricorso n. 2170/92 presentato
 il 4 settembre 1992 (avverso: avv. di accert. n. 811620, I.V.A. 1987)
 da: Farioli Enrico  presso  l'avvocato  Angelo  Osnato,  residente  a
 Cento, viale F. Gallerani, 37, contro l'ufficio IVA di Ferrara.
   A seguito di p.v.c. redatto dalla G. di F., l'ufficio IVA ha emesso
 nei  confronti  del contribuente un provvedimento unico di verbale di
 contestazione  e  di  accertamento  induttivo,  contestando  l'omessa
 presentazione  della  dichiarazione IVA per l'anno 1987. Oltre a tale
 rilievo,  veniva  altresi  contestata  la  omessa  registrazione   di
 operazioni  attive,  nonche' la violazione dell'art. 29 del d.P.R. n.
 633/72 per omessa compilazione dell'elenco clienti e fornitori.
   Il contribuente  sanava  quest'ultima  sanzione,  mentre  impugnava
 tempestivamente  il  provvedimento  per  le  ulteriori contestazioni,
 chiedendone   l'annullamento   perche'   illegittimo.   Eccepiva   il
 ricorrente  che  l'omessa presentazione della dichiarazione IVA, cosi
 come  l'omessa  tenuta  della   registrazione   contabile,   dovevano
 attribuirsi  a  cause a lui non imputabili, avendo subito nel periodo
 il furto dei libri contabili, nonche' della documentazione  relativa,
 per  cui  ne conseguirebbe non solo l'illegittimita' dell'irrogazione
 di  sanzioni  per  violazioni  di  obblighi  di  presentazione  e  di
 registrazione,  ma  della stessa modalita' di accertamento induttivo,
 in quanto non comporta la possibilita'  di  computare  in  detrazione
 l'IVA corrisposta sulle fatture di acquisto.
   L'ufficio  nelle  sue  controdeduzioni,  pur  riconoscendo  che  il
 contribuente nella notte tra il 2 e il 3 marzo 1988 aveva  subito  il
 furto  quasi  totale  della contabilita' aziendale, eccepiva che tale
 motivo non avrebbe  avuto  alcuna  rilevanza  ai  fini  di  escludere
 l'accertamento  induttivo secondo la modalita' di cui all'art. 55 del
 d.P.R.   n.   633/72   in   quanto   l'omessa   presentazione   della
 dichiarazione,  la  mancata  esibizione  della documentazione fiscale
 costituirebbero  circostanze  oggettive,  che  di   per   se   stesse
 legittimerebbero  la  procedura di accertamento induttivo ex art. 55,
 prescindendo dalle cause soggettive che possano aver  determinato  le
 violazioni della normativa. Cio' ritenuto la Commisione;
                             O S S E R V A
   La  piu'  volte richiamata norma dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/72,
 nel  contemplare  le  ipotesi  in  cui  l'ufficio  e'  legittimato  a
 procedere  all'accertamento  induttivo,  prescinde  totalmente  dalle
 circostanze soggettive del contribuente. Infatti la dizione del teste
 legislativo, ove si dichiara che l'ufficio puo'  procedere  "in  ogni
 caso"  all'accertamento  induttivo, qualora si verifichino le ipotesi
 previste nello stesso art. 55 non lascia spazio  a  dubbi.  Parimenti
 gli artt. 48 e 49 del d.P.R. n. 633/72, nel disciplinare i criteri di
 irrogazione  delle  penalita',  non  prendono in considerazione quale
 circostanza esimente l'ipotesi di forza maggiore. Conseguentemente il
 contribuente sfortunato che, come nella fattispecie, si  sia  trovato
 nell'impossibilita'   materiale   di  adempiere  ai  propri  obblighi
 tributari   per  cause  non  imputabili  ad  una  sua  "colpa",  deve
 sottostare senza scampo  a  tutte  le  conseguenti  pesanti  sanzioni
 derivanti dall'applicazione del surrichiamato art.  55. Va rammentato
 che,  oltre alle sanzioni irrogabili ex artt. 48 e 49, l'accertamento
 induttivo ex art. 55 non consente di detrarre l'IVA  corrisposta  dal
 contribuente sulle fatture di spesa. Tale indeducibilita' costituisce
 un'ulteriore pesante sanzione.
   A  questo  punto  la normativa in questione che non consente ne' di
 detrarre l'IVA corrisposta sulle fatture d'acquisto  ne'  di  esimere
 dall'irrogazione   delle  sanzioni  nei  confronti  del  contribuente
 incolpevole appare a  giudizio  di  questa  Commissione  sospetta  di
 incostituzionalita' sotto i seguenti profili:
   Costituisce  principio generale del diritto che le sanzioni debbano
 essere irrogate in relazione ad un comportamento colpevole e graduate
 in relazione all'entita' della colpa stessa.  Il  nostro  sistema  di
 diritto  non  consente  l'irrogazione  di  una penalita' prescindendo
 totalmente dal comportamento del  soggetto  nei  cui  confronti  deve
 essere  irrogata. Costituisce altresi' principio generale del diritto
 che la causa di  forza  maggiore,  qualora  sia  stata  determinante,
 esclude la responsabilita'.
   Non  va  trascurato che in applicazione di tale principio l'art.  3
 della  legge  24  novembre  1981  n.  689  ha  stabilito  che  "nelle
 violazioni   in  cui  e'  applicabile  una  sanzione  amministrativa,
 ciascuno e' responsabile della propria azione cosciente e volontaria,
 sia essa dolosa o colposa".  Con tale disposizione il legislatore  ha
 correlato   la  sanzionabilita'  dell'illecito  ad  un  comportamento
 cosciente,  escludendo  la  forza  maggiore.  Pertanto  le  norme  in
 questione sono censurabili sia sotto il profilo di "eccesso di potere
 legislativo"   in   quanto  l'ordinamento  costituzionale  impone  al
 legislatore limiti di ragionevolezza al fine di evitare che si creino
 situazioni in contrasto coi principi generali del diritto  ed  al  di
 fuori   di   ogni  logica,  sia  per  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione. Sotto gli stessi profili di incostituzionalita'  appare
 censurabile anche il comma ultimo dell'art. 48 del d.P.R.  n. 633/72,
 che,  mentre  consente  agli organi del contenzioso amministrativo di
 dichiarare non dovute le pene  pecuniarie  quando  la  violazione  e'
 giustificata  da  "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e
 sull'ambito di applicazione delle disposizioni cui si riferisce", non
 consente uguale potere nell'ipotesi in cui la violazione della  norma
 sia   giustificata   da  causa  di  forza  maggiore.  Se  infatti  il
 legislatore  ha  ritenuto  meritevole  di   tutela   la   circostanza
 soggettiva  di "incertezza di interpretazione della normativa ai fini
 di escludere  l'irrogazione  delle  sanzioni,  non  si  comprende  la
 ragione per cui non abbia preso in considerazione agli stessi fini la
 circostanza soggettiva di violazione della norma determinata da causa
 di forza maggiore, assai piu' meritevole di tutela.