LA COMMISSIONE TRIBUTARIA Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2170/92 presentato il 4 settembre 1992 (avverso: avv. di accert. n. 811620, I.V.A. 1987) da: Farioli Enrico presso l'avvocato Angelo Osnato, residente a Cento, viale F. Gallerani, 37, contro l'ufficio IVA di Ferrara. A seguito di p.v.c. redatto dalla G. di F., l'ufficio IVA ha emesso nei confronti del contribuente un provvedimento unico di verbale di contestazione e di accertamento induttivo, contestando l'omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 1987. Oltre a tale rilievo, veniva altresi contestata la omessa registrazione di operazioni attive, nonche' la violazione dell'art. 29 del d.P.R. n. 633/72 per omessa compilazione dell'elenco clienti e fornitori. Il contribuente sanava quest'ultima sanzione, mentre impugnava tempestivamente il provvedimento per le ulteriori contestazioni, chiedendone l'annullamento perche' illegittimo. Eccepiva il ricorrente che l'omessa presentazione della dichiarazione IVA, cosi come l'omessa tenuta della registrazione contabile, dovevano attribuirsi a cause a lui non imputabili, avendo subito nel periodo il furto dei libri contabili, nonche' della documentazione relativa, per cui ne conseguirebbe non solo l'illegittimita' dell'irrogazione di sanzioni per violazioni di obblighi di presentazione e di registrazione, ma della stessa modalita' di accertamento induttivo, in quanto non comporta la possibilita' di computare in detrazione l'IVA corrisposta sulle fatture di acquisto. L'ufficio nelle sue controdeduzioni, pur riconoscendo che il contribuente nella notte tra il 2 e il 3 marzo 1988 aveva subito il furto quasi totale della contabilita' aziendale, eccepiva che tale motivo non avrebbe avuto alcuna rilevanza ai fini di escludere l'accertamento induttivo secondo la modalita' di cui all'art. 55 del d.P.R. n. 633/72 in quanto l'omessa presentazione della dichiarazione, la mancata esibizione della documentazione fiscale costituirebbero circostanze oggettive, che di per se stesse legittimerebbero la procedura di accertamento induttivo ex art. 55, prescindendo dalle cause soggettive che possano aver determinato le violazioni della normativa. Cio' ritenuto la Commisione; O S S E R V A La piu' volte richiamata norma dell'art. 55 del d.P.R. n. 633/72, nel contemplare le ipotesi in cui l'ufficio e' legittimato a procedere all'accertamento induttivo, prescinde totalmente dalle circostanze soggettive del contribuente. Infatti la dizione del teste legislativo, ove si dichiara che l'ufficio puo' procedere "in ogni caso" all'accertamento induttivo, qualora si verifichino le ipotesi previste nello stesso art. 55 non lascia spazio a dubbi. Parimenti gli artt. 48 e 49 del d.P.R. n. 633/72, nel disciplinare i criteri di irrogazione delle penalita', non prendono in considerazione quale circostanza esimente l'ipotesi di forza maggiore. Conseguentemente il contribuente sfortunato che, come nella fattispecie, si sia trovato nell'impossibilita' materiale di adempiere ai propri obblighi tributari per cause non imputabili ad una sua "colpa", deve sottostare senza scampo a tutte le conseguenti pesanti sanzioni derivanti dall'applicazione del surrichiamato art. 55. Va rammentato che, oltre alle sanzioni irrogabili ex artt. 48 e 49, l'accertamento induttivo ex art. 55 non consente di detrarre l'IVA corrisposta dal contribuente sulle fatture di spesa. Tale indeducibilita' costituisce un'ulteriore pesante sanzione. A questo punto la normativa in questione che non consente ne' di detrarre l'IVA corrisposta sulle fatture d'acquisto ne' di esimere dall'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente incolpevole appare a giudizio di questa Commissione sospetta di incostituzionalita' sotto i seguenti profili: Costituisce principio generale del diritto che le sanzioni debbano essere irrogate in relazione ad un comportamento colpevole e graduate in relazione all'entita' della colpa stessa. Il nostro sistema di diritto non consente l'irrogazione di una penalita' prescindendo totalmente dal comportamento del soggetto nei cui confronti deve essere irrogata. Costituisce altresi' principio generale del diritto che la causa di forza maggiore, qualora sia stata determinante, esclude la responsabilita'. Non va trascurato che in applicazione di tale principio l'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ha stabilito che "nelle violazioni in cui e' applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno e' responsabile della propria azione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa". Con tale disposizione il legislatore ha correlato la sanzionabilita' dell'illecito ad un comportamento cosciente, escludendo la forza maggiore. Pertanto le norme in questione sono censurabili sia sotto il profilo di "eccesso di potere legislativo" in quanto l'ordinamento costituzionale impone al legislatore limiti di ragionevolezza al fine di evitare che si creino situazioni in contrasto coi principi generali del diritto ed al di fuori di ogni logica, sia per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Sotto gli stessi profili di incostituzionalita' appare censurabile anche il comma ultimo dell'art. 48 del d.P.R. n. 633/72, che, mentre consente agli organi del contenzioso amministrativo di dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione e' giustificata da "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni cui si riferisce", non consente uguale potere nell'ipotesi in cui la violazione della norma sia giustificata da causa di forza maggiore. Se infatti il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela la circostanza soggettiva di "incertezza di interpretazione della normativa ai fini di escludere l'irrogazione delle sanzioni, non si comprende la ragione per cui non abbia preso in considerazione agli stessi fini la circostanza soggettiva di violazione della norma determinata da causa di forza maggiore, assai piu' meritevole di tutela.