P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 24 e 101 della Costituzione, nelle parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia applicato nei confronti dell'imputato, successivamente rinviato a giudizio, la misura cautelare del sequestro preventivo; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga notificata al Presidente de Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Albenga, addi' 26 settembre 1995 Il pretore: ARNAUD 96C0326