P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., in relazione
 agli artt. 24 e 101  della  Costituzione,  nelle  parte  in  cui  non
 prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudizio dibattimentale il
 g.i.p.   che   abbia   applicato   nei    confronti    dell'imputato,
 successivamente   rinviato   a  giudizio,  la  misura  cautelare  del
 sequestro preventivo;
   Sospende il giudizio in corso e  dispone  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che  la presente ordinanza, a cura della cancelleria, venga
 notificata al Presidente de Consiglio dei Ministri  e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Albenga, addi' 26 settembre 1995
                          Il pretore: ARNAUD
 96C0326