Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 1, lettera p),  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421
 (Delega  al  Governo  per  la  razionalizzazione e la revisione delle
 discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di  previdenza
 e di finanza territoriale) e 5, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
 n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia  sanitaria a norma
 dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421),  come  sostituito
 dall'art.  6  del  d.lgs.   7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al
 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in
 materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23  ottobre  1992,
 n.  421),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  97  e  32  della
 Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Veneto,  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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