IL TRIBUNALE Preliminarmente al dibattimento penale a carico di Sadok Zouhaier, il difensore dell'imputato ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p., in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui la norma non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice del collegio del riesame che abbia confermato l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Dato atto che i magistrati non hanno ritenuto opportuno astenersi e che non e' stata avanzata nei loro confronti istanza di ricusazione non essendo questa prevista per il caso di specie; Cio' premesso il Tribunale osserva quanto segue. La non manifesta infondatezza della questione, peraltro sotto un profilo diverso da quello prospettato, discende innanzitutto da precedenti decisioni della Corte costituzionale (sentenze nn. 502/91; 124/92; 486/92; 432/95). Con tali sentenze la Corte ha ritenuto che la tutela sulla imparzialita' e serenita' della valutazione in sede dibattimentale e la tutela della genuinita' e correttezza del convincimento del giudice costituiscano beni giuridici oggetto di specifica e immediata tutela costituzionale. Cio' premesso la Corte, sul presupposto della necessaria valutazione da parte del g.i.p. dei gravi indizi di colpevolezza, sia nel momento della pronuncia di una misura cautelare personale, sia nel momento della emissione di provvedimento di rigetto di richiesta di archiviazione, sia nel momento del rigetto di richiesta ex art. 444 c.p.p., e' giunta a dichiarare radicalmente la incompatibilita' del g.i.p. a partecipare al dibattimento. In tale ottica la Corte costituzionale ha poi esteso la incompatibilita' a partecipare al giudizio al giudice del dibattimento che abbia partecipato alla decisione di rigetto di richiesta di pena concordata. Le predette sentenze sono senz'altro condivisibili per la parte in cui fanno riferimento alla esistenza di un pre-giudizio di merito correlato alla valutazione della esistenza di gravi indizi di colpevolezza, specialmente con riferimento alla recente legge n. 332/1995. Peraltro, ad avviso del tribunale, la Corte costituzionale non ha adeguatamente considerato i casi in cui i precedenti provvedimenti emessi dal giudice siano stati adottati prevalentemente per motivi formali, ed i casi in cui il giudice abbia effettuato una valutazione allo stato degli atti su di un quadro processualmente incompleto. A questo proposito la Corte nella motivazione della sentenza n. 432/1995 ha minimizzato il problema affermando che "in linea generale... il giudice... esamina un quadro tendenzialmente completo delle indagini", e ha proseguito nella sua analisi ricavando un'affermazione positiva da una duplice negazione di enunciati dialettici ("non e' detto che allorquando adotti un provvedimento cautelare ne abbia un quadro necessariamente incompleto") il che e' manifestamente azzardato sotto un profilo logico e linguistico e non adduce a conclusioni somanticamente certe. Cio' posto, il tribunale ritiene che la eccezione, cosi' come proposta, sia manifestamente infondata perche' non consente una adeguata distinzione tra situazioni processuali differenti, ma nel contempo ritiene che fornisca un adeguato spunto per sollevare eccezione di incostituzionalita' dell'art. 37, primo comma, c.p.p. in quanto non prevede che la parte possa ricusare il giudice del dibattimento che abbia confermato un provvedimento applicativo di misura cautelare nei confronti dell'imputato;