IL TRIBUNALE
   Preliminarmente al dibattimento penale a carico di Sadok  Zouhaier,
 il  difensore  dell'imputato ha sollevato questione di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 34 c.p.p., in relazione agli artt. 3,  primo
 comma,  e 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui la
 norma  non  prevede   che   non   possa   partecipare   al   giudizio
 dibattimentale   il  giudice  del  collegio  del  riesame  che  abbia
 confermato l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale  nei
 confronti dell'imputato;
   Dato atto che i magistrati non hanno ritenuto opportuno astenersi e
 che  non  e' stata avanzata nei loro confronti istanza di ricusazione
 non essendo questa prevista per il caso di specie;
   Cio' premesso il Tribunale osserva quanto segue.
   La non manifesta infondatezza della questione,  peraltro  sotto  un
 profilo  diverso  da  quello  prospettato,  discende  innanzitutto da
 precedenti decisioni della Corte costituzionale (sentenze nn. 502/91;
 124/92; 486/92;  432/95). Con tali sentenze la Corte ha ritenuto  che
 la  tutela  sulla imparzialita' e serenita' della valutazione in sede
 dibattimentale  e  la  tutela  della  genuinita'  e  correttezza  del
 convincimento  del  giudice  costituiscano  beni giuridici oggetto di
 specifica e immediata tutela costituzionale.
   Cio'  premesso  la  Corte,   sul   presupposto   della   necessaria
 valutazione da parte del g.i.p. dei gravi indizi di colpevolezza, sia
 nel  momento  della  pronuncia di una misura cautelare personale, sia
 nel momento della emissione di provvedimento di rigetto di  richiesta
 di  archiviazione,  sia  nel momento del rigetto di richiesta ex art.
 444 c.p.p., e' giunta a dichiarare radicalmente  la  incompatibilita'
 del g.i.p. a partecipare al dibattimento.
   In   tale   ottica   la  Corte  costituzionale  ha  poi  esteso  la
 incompatibilita'  a  partecipare   al   giudizio   al   giudice   del
 dibattimento  che  abbia  partecipato  alla  decisione  di rigetto di
 richiesta di pena concordata.
   Le  predette sentenze sono senz'altro condivisibili per la parte in
 cui fanno riferimento alla esistenza di  un  pre-giudizio  di  merito
 correlato  alla  valutazione  della  esistenza  di  gravi  indizi  di
 colpevolezza, specialmente con  riferimento  alla  recente  legge  n.
 332/1995.  Peraltro, ad avviso del tribunale, la Corte costituzionale
 non  ha  adeguatamente  considerato  i  casi  in  cui  i   precedenti
 provvedimenti emessi dal giudice siano stati adottati prevalentemente
 per  motivi formali, ed i casi in cui il giudice abbia effettuato una
 valutazione allo stato degli atti su  di  un  quadro  processualmente
 incompleto.
   A  questo  proposito  la  Corte nella motivazione della sentenza n.
 432/1995  ha  minimizzato  il  problema  affermando  che  "in   linea
 generale...  il giudice... esamina un quadro tendenzialmente completo
 delle   indagini",  e  ha  proseguito  nella  sua  analisi  ricavando
 un'affermazione  positiva  da  una  duplice  negazione  di  enunciati
 dialettici  ("non  e'  detto  che allorquando adotti un provvedimento
 cautelare ne abbia un quadro necessariamente incompleto") il  che  e'
 manifestamente  azzardato sotto un profilo logico e linguistico e non
 adduce a conclusioni somanticamente certe.
   Cio' posto, il tribunale  ritiene  che  la  eccezione,  cosi'  come
 proposta,  sia  manifestamente  infondata  perche'  non  consente una
 adeguata distinzione tra situazioni processuali  differenti,  ma  nel
 contempo  ritiene  che  fornisca  un  adeguato  spunto  per sollevare
 eccezione di incostituzionalita' dell'art. 37, primo comma, c.p.p. in
 quanto non prevede  che  la  parte  possa  ricusare  il  giudice  del
 dibattimento  che  abbia  confermato  un provvedimento applicativo di
 misura cautelare nei confronti dell'imputato;