P. Q. M. Il tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, della Costituzione la eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 37, primo comma, del c.p.p., per la parte in cui non prevede la facolta' delle parti di ricusare il giudice del dibattimento che abbia concorso a confermare in sede di riesame un provvedimento applicativo. di misura cautelare nei confronti dell'imputato; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere; Ordina la sospensione del processo sino alla decisione della Corte. Il presidente: Chini 96C0427