P. Q. M.
   Il tribunale dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  in
 relazione  agli  artt.  3,  primo  comma, e 24, della Costituzione la
 eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 37, primo comma,
 del c.p.p., per la parte in cui non prevede la facolta'  delle  parti
 di  ricusare  il  giudice  del  dibattimento  che  abbia  concorso  a
 confermare in sede di riesame un provvedimento applicativo. di misura
 cautelare nei confronti dell'imputato;
   Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per la comunicazione ai
 Presidenti delle due Camere;
   Ordina la sospensione del processo sino alla decisione della Corte.
                         Il presidente: Chini
 96C0427