P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-sexies quinto, sesto e settimo comma legge 28 febbraio 1990 n. 39, come introdotto dall'art. 7 del d.-l. 18 gennaio 1996 n. 22, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 16 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere. Roma, addi' 23 gennaio 1996 Il pretore: Giammarinaro 96C0431