P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Ritenuta non manifestamente  infondata  e  rilevante  ai  fini  del
 presente   giudizio   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 7-sexies quinto, sesto e settimo comma  legge  28  febbraio
 1990  n. 39, come introdotto dall'art. 7 del d.-l. 18 gennaio 1996 n.
 22, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 16 della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente  del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.
     Roma, addi' 23 gennaio 1996
                       Il pretore:  Giammarinaro
 96C0431