P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari che ha chiesto al p.m. di formulare l'imputazione a partecipare all'udienza preliminare; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Belluno, addi' 9 febbraio 1996 Il giudice per le indagini preliminari: Coniglio Giuliana 96C0442