P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante
 e  non  manifestamente  infondata  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  34, comma secondo, del c.p.p. in relazione
 agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui  non  prevede
 l'incompatibilita'  del  giudice  per  le indagini preliminari che ha
 chiesto al p.m. di formulare l'imputazione a partecipare  all'udienza
 preliminare;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti in causa ed al pubblico ministero, nonche' al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente  del
 Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
     Belluno, addi' 9 febbraio 1996
       Il giudice per le indagini preliminari: Coniglio Giuliana
 96C0442