P. Q. M.
   Visto l'art. 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1948, n.  1 e
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara,  per gli enunciati motivi, rilevante e non manifestamente
 infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 286-bis, primo comma del codice di procedura penale;
   Sospende   ogni  decisione  sull'istanza  in  esame  e  dispone  la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  copia  della   presente
 ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Ispica, addi' 11 dicembre 1995
                            Il pretore: Rizza
 96C0443