P. Q. M. Visto l'art. 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara, per gli enunciati motivi, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 286-bis, primo comma del codice di procedura penale; Sospende ogni decisione sull'istanza in esame e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ispica, addi' 11 dicembre 1995 Il pretore: Rizza 96C0443