P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per violazione del disposto del secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, del dettato del terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, cosi' come modificato dall'art. 3 decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nella parte in cui limita ai soli pubblici amministratori (escludendo i privati) l'operativita' della causa di non applicabilita' di tutte le sanzioni da esso art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 prevedute, in caso di sussistenza di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque. Camerino, addi' 23 gennaio 1996 Il pretore: Semeraro 96C0464