P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg.  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
 dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale, per violazione del disposto del  secondo
 comma  dell'art.    3 della Costituzione, del dettato del terzo comma
 dell'art.  21  della  legge  10  maggio  1976,  n.  319,  cosi'  come
 modificato dall'art. 3 decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito
 con  modificazioni dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nella parte in
 cui limita ai soli pubblici  amministratori  (escludendo  i  privati)
 l'operativita' della causa di non applicabilita' di tutte le sanzioni
 da esso art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 prevedute, in caso di
 sussistenza  di  progetti  esecutivi  cantierabili  finalizzati  alla
 depurazione delle acque.
     Camerino, addi' 23 gennaio 1996
                         Il pretore:  Semeraro
 96C0464