IL PRETORE
   Ha   pronunciato  la  seguente  ordinanza  sciogliendo  la  riserva
 formulata nel procedimento n. 1745/1995 r.g.a.c. promosso da: A.  Due
 s.r.l.    di  Squeri  Donato  con  l'avvocato F. Poli, contro Progeco
 Engineering s.r.l. con l'avvocato A. Colli, con la chiamata in  causa
 di I.A.I.  s.p.a. con l'avvocato F. Melia.
                            Fatto e diritto
   Con atto di citazione notificato il 12 maggio 1995 la ditta A.  Due
 s.r.l.  conveniva  in  giudizio, dinanzi a questo pretore, la Progeco
 Engineering s.r.l. per sentirla condannare al pagamento,  in  proprio
 favore,  della  somma  di L. 10.338.229 a titolo di corrispettivo per
 forniture.
   La societa' convenuta,  ritualmente  costituendosi,  dichiarava  di
 voler  chiamare  in causa, ex art. 106 e 269 c.p.c., la s.p.a. I.A.I.
 con sede legale in  Pieve  Sistina  (Forli')  per  essere  da  questa
 manlevata in ordine alle domande proposte dall'attrice; e chiedeva, a
 tal  fine,  lo  spostamento  dell'udienze fissata, onde consentire la
 citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.  163-bis
 c.p.c.
   Il pretore, in ottemperanza all'art. 269 cpv c.p.c., provvedeva con
 decreto a fissare la data della nuova udienza.
   In  sede  di  prima  comparizione  il  difensore  di  parte attrice
 dichiarava di non accettare il contraddittorio con la I.A.I.  s.p.a.,
 estranea   al   rapporto   dedotto   in   giudizio,  ed  eccepiva  la
 incostituzionalita'  della  norma   processuale   che   consente   al
 convenuto,  inaudita  altera  parte  e  senza  alcuna possibilita' di
 difesa per  l'attore,  di  chiamare  in  causa  terzi.  Lamentava  la
 evidente  disparita'  di  trattamento contenuta nella nuova normativa
 processuale, per la quale la chiamata  effettuata  dal  convenuto  e'
 lasciata  all'arbitrio  della  parte,  mentre la medesima istanza, se
 formulata dall'attore,  e'  suscettibile  di  censura  da  parte  del
 convenuto e dello stesso giudice.
   Il  pretore  ritiene  la  sollevata  questione  non  manifestamente
 infondata.
   Invero la  normativa  contenuta  negli  artt.  269  e  271  c.p.c.,
 eliminando  ogni  potere  di  delibazione  del giudice in ordine alla
 sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa di terzo  quando
 questa sia effettuata dal convenuto e mantenendo viceversa in vita il
 sindacato dell'organo giudicante in ordine alla chiamata in causa del
 terzo  per interesse dell'attore o dei terzi gia' chiamati, da' luogo
 ad   una   disparita'   di   trattamento   fra  le  parti  del  tutto
 ingiustificata, tale da sfociare, ad avviso di questo pretore,  nella
 violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
   Non  e'  inoltre  inopportuno  rilevare  come  ragioni  di economia
 processuale e di  snellezza  procedurale,  cui  la  riforma  si  dice
 ispirata,  optino  per  un  potere  di  delibazione  preventiva sulla
 chiamata in  causa,  anziche'  per  un  successivo  provvedimento  di
 separazione  di  cause  - al giudice sempre consentito e, nel caso di
 specie,  dallo  stesso  chiamato  in  causa,   nonche'   dall'attore,
 auspicato  -  da  emanarsi  dopo  un  inutile  (e,  allo  stato della
 normativa, inevitabile) aggravio processuale.
   Pertanto, ritenuta ammissibile e rilevante la prospettata questione
 di legittimita' costituzionale, va ordinata la immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il presente giudizio.
   La ordinanza, a cura della cancelleria, sara' notificata alle parti
 in  causa  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e
 comunicato  al Presidente della Camera dei deputati e al Senato della
 Repubblica a sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.