IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza sciogliendo la riserva formulata nel procedimento n. 1745/1995 r.g.a.c. promosso da: A. Due s.r.l. di Squeri Donato con l'avvocato F. Poli, contro Progeco Engineering s.r.l. con l'avvocato A. Colli, con la chiamata in causa di I.A.I. s.p.a. con l'avvocato F. Melia. Fatto e diritto Con atto di citazione notificato il 12 maggio 1995 la ditta A. Due s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi a questo pretore, la Progeco Engineering s.r.l. per sentirla condannare al pagamento, in proprio favore, della somma di L. 10.338.229 a titolo di corrispettivo per forniture. La societa' convenuta, ritualmente costituendosi, dichiarava di voler chiamare in causa, ex art. 106 e 269 c.p.c., la s.p.a. I.A.I. con sede legale in Pieve Sistina (Forli') per essere da questa manlevata in ordine alle domande proposte dall'attrice; e chiedeva, a tal fine, lo spostamento dell'udienze fissata, onde consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. Il pretore, in ottemperanza all'art. 269 cpv c.p.c., provvedeva con decreto a fissare la data della nuova udienza. In sede di prima comparizione il difensore di parte attrice dichiarava di non accettare il contraddittorio con la I.A.I. s.p.a., estranea al rapporto dedotto in giudizio, ed eccepiva la incostituzionalita' della norma processuale che consente al convenuto, inaudita altera parte e senza alcuna possibilita' di difesa per l'attore, di chiamare in causa terzi. Lamentava la evidente disparita' di trattamento contenuta nella nuova normativa processuale, per la quale la chiamata effettuata dal convenuto e' lasciata all'arbitrio della parte, mentre la medesima istanza, se formulata dall'attore, e' suscettibile di censura da parte del convenuto e dello stesso giudice. Il pretore ritiene la sollevata questione non manifestamente infondata. Invero la normativa contenuta negli artt. 269 e 271 c.p.c., eliminando ogni potere di delibazione del giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa di terzo quando questa sia effettuata dal convenuto e mantenendo viceversa in vita il sindacato dell'organo giudicante in ordine alla chiamata in causa del terzo per interesse dell'attore o dei terzi gia' chiamati, da' luogo ad una disparita' di trattamento fra le parti del tutto ingiustificata, tale da sfociare, ad avviso di questo pretore, nella violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Non e' inoltre inopportuno rilevare come ragioni di economia processuale e di snellezza procedurale, cui la riforma si dice ispirata, optino per un potere di delibazione preventiva sulla chiamata in causa, anziche' per un successivo provvedimento di separazione di cause - al giudice sempre consentito e, nel caso di specie, dallo stesso chiamato in causa, nonche' dall'attore, auspicato - da emanarsi dopo un inutile (e, allo stato della normativa, inevitabile) aggravio processuale. Pertanto, ritenuta ammissibile e rilevante la prospettata questione di legittimita' costituzionale, va ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospeso il presente giudizio. La ordinanza, a cura della cancelleria, sara' notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicato al Presidente della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica a sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.