LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
   Ha  emesso  la seguente decisione ordinanza sul ricorso n. 242/1996
 presentato il 16 gennaio 1996 (avverso: Diniego Concil,  Irpef  1992)
 da  studio  legale Clerici, rapp. Clerici Elio, residente a Torino in
 via Fabro n. 8, contro l'Ufficio imposte  dirette  di  Torino,  primo
 ufficio.
   Trattasi   di   ricorso   contro  il  diniego  dell'amministrazione
 finanziaria sull'istanza di ammissione all'accertamento con  adesione
 di  cui  alla  legge n. 427/1985 (cosiddetto concordato di massa). Il
 diniego dell'amministrazione e' basato sul testo della  citata  legge
 che  all'art.  3  dispone: "La definizione non puo' essere effettuata
 se, entro il 20 maggio 1995, e' stato notificato processo verbale  di
 constatazione  con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o
 dell'imposta   sul   valore   aggiunto   o   notificato   avviso   di
 accertamento".  Poiche' il ricorrente ha subito una verifica positiva
 da parte della g.d.f. relativa agli  anni  92-93-94,  conclusasi  con
 verbale  sottoscritto  il  15  febbraio 1995, l'ufficio competente ha
 emesso il provvedimento impugnato.
   Il    ricorrente    ne     chiede     l'annullamento     sostenendo
 l'incostituzionalita'  della  norma su riportata per violazione degli
 artt. 3 e 53 della Costituzione.
   In udienza l'amministrazione finanziaria non ha fornito particolari
 chiarimenti sul punto;  ha  pero'  affermato  che,  in  generale,  il
 predetto   accertamento  con  adesione  viene  formulato  in  base  a
 parametri fissi  e  immutabili,  predisposti  a  cura  del  ministero
 competente.  A  parere  della  commissione  tale atto, piu' che di un
 accertamento, riveste le caratteristiche di un condono  e  come  tale
 deve essere inquadrato nell'esame della presente controversia.
   La Corte costituzionale ha gia' avuto modo di pronunziarsi in punto
 termini  dei  condoni  con  la  sentenza n. 175/1986, con la quale ha
 affermato il seguente principio: "E'  costituzionalmente  illegittimo
 l'art. 16, d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato con la legge
 di conversione 7 agosto 1982, n. 516, per violazione degli artt.  3 e
 97  Cost., nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in
 rettifica  o  d'ufficio  sino  alla  data  di   presentazione   della
 dichiarazione  integrativa,  anziche'  sino  alla  data di entrata in
 vigore del d.-l.  n. 429/1982, operando cosi' una discriminazione tra
 i contribuenti in forza di un atto dell'Amministrazione finanziaria.
   Corte costit., 7 luglio 1986, sentenza n. 175/1986".
   La Commissione ritiene che nel caso in esame  sia  ravvisabile  una
 disparita'  di  trattamento  analoga  a  quella  di  cui  alla citata
 sentenza, con l'aggravante  che  la  disparita'  di  trattamento  fra
 cittadini  "verificati"  prima o dopo la data del 20 maggio 1995 e' a
 tutto discapito dei primi: senza alcuna motivazione logica  e  contro
 ogni  principio vengono infatti esclusi dai benefici coloro che hanno
 subito la verifica in epoca piu'  antica  e  ammessi  quelli  che  la
 subirono in epoca piu' recente.
   La  Commissione  ritiene  pertanto  di  essere  in  presenza di una
 violazione dell'art.  3  Cost.:  sembra  infatti  innegabile  che  la
 disposizione  in  esame  determini  una disparita' di trattamento fra
 soggetti che versavano nell'identica situazione iniziale, e che  tale
 ineguaglianza  risulti  priva  di  ragionevolezza:  in pratica alcuni
 contribuenti vengono ammessi al concordato di massa perche' l'ufficio
 finanziario ha notificato, a prescindere dal motivo, un atto dopo una
 certa  data,  altri  ne  vengono  esclusi  perche'  la  notifica   e'
 intervenuta  in data anteriore, senza che in tale operato sia dato di
 rinvenire un qualsivoglia criterio logico.
   Con la citata sentenza la Corte ha stabilito che "si pongono  fuori
 dal  principio  di  ragionevolezza,  e  percio'  violano il principio
 costituzionale di uguaglianza, i provvedimenti  legislativi  i  quali
 condizionano  la applicazione del cosiddetto condono tributario ad un
 atto dell'amministrazione finanziaria".
   Alla luce di quanto sin qui  esposto  la  Commissione  ritiene  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 3, legge n. 427/1995 nella parte  in  cui  stabilisce:  "la
 definizione  non puo' essere effettuata se entro il 20 maggio 1995 e'
 stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo
 ai fini della imposte sul reddito o dell'imposta sul valore  aggiunto
 o  notificato  avviso  di  accertamento..."  in  quanto  si  pone  in
 violazione dell'art.  3  della  Costituzione  creando  disparita'  di
 trattamento  fra  contribuenti,  ossia  una  diseguaglianza  priva di
 qualsiasi ragionevolezza.