LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente decisione ordinanza sul ricorso n. 242/1996 presentato il 16 gennaio 1996 (avverso: Diniego Concil, Irpef 1992) da studio legale Clerici, rapp. Clerici Elio, residente a Torino in via Fabro n. 8, contro l'Ufficio imposte dirette di Torino, primo ufficio. Trattasi di ricorso contro il diniego dell'amministrazione finanziaria sull'istanza di ammissione all'accertamento con adesione di cui alla legge n. 427/1985 (cosiddetto concordato di massa). Il diniego dell'amministrazione e' basato sul testo della citata legge che all'art. 3 dispone: "La definizione non puo' essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento". Poiche' il ricorrente ha subito una verifica positiva da parte della g.d.f. relativa agli anni 92-93-94, conclusasi con verbale sottoscritto il 15 febbraio 1995, l'ufficio competente ha emesso il provvedimento impugnato. Il ricorrente ne chiede l'annullamento sostenendo l'incostituzionalita' della norma su riportata per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione. In udienza l'amministrazione finanziaria non ha fornito particolari chiarimenti sul punto; ha pero' affermato che, in generale, il predetto accertamento con adesione viene formulato in base a parametri fissi e immutabili, predisposti a cura del ministero competente. A parere della commissione tale atto, piu' che di un accertamento, riveste le caratteristiche di un condono e come tale deve essere inquadrato nell'esame della presente controversia. La Corte costituzionale ha gia' avuto modo di pronunziarsi in punto termini dei condoni con la sentenza n. 175/1986, con la quale ha affermato il seguente principio: "E' costituzionalmente illegittimo l'art. 16, d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, come modificato con la legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziche' sino alla data di entrata in vigore del d.-l. n. 429/1982, operando cosi' una discriminazione tra i contribuenti in forza di un atto dell'Amministrazione finanziaria. Corte costit., 7 luglio 1986, sentenza n. 175/1986". La Commissione ritiene che nel caso in esame sia ravvisabile una disparita' di trattamento analoga a quella di cui alla citata sentenza, con l'aggravante che la disparita' di trattamento fra cittadini "verificati" prima o dopo la data del 20 maggio 1995 e' a tutto discapito dei primi: senza alcuna motivazione logica e contro ogni principio vengono infatti esclusi dai benefici coloro che hanno subito la verifica in epoca piu' antica e ammessi quelli che la subirono in epoca piu' recente. La Commissione ritiene pertanto di essere in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost.: sembra infatti innegabile che la disposizione in esame determini una disparita' di trattamento fra soggetti che versavano nell'identica situazione iniziale, e che tale ineguaglianza risulti priva di ragionevolezza: in pratica alcuni contribuenti vengono ammessi al concordato di massa perche' l'ufficio finanziario ha notificato, a prescindere dal motivo, un atto dopo una certa data, altri ne vengono esclusi perche' la notifica e' intervenuta in data anteriore, senza che in tale operato sia dato di rinvenire un qualsivoglia criterio logico. Con la citata sentenza la Corte ha stabilito che "si pongono fuori dal principio di ragionevolezza, e percio' violano il principio costituzionale di uguaglianza, i provvedimenti legislativi i quali condizionano la applicazione del cosiddetto condono tributario ad un atto dell'amministrazione finanziaria". Alla luce di quanto sin qui esposto la Commissione ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, legge n. 427/1995 nella parte in cui stabilisce: "la definizione non puo' essere effettuata se entro il 20 maggio 1995 e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini della imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento..." in quanto si pone in violazione dell'art. 3 della Costituzione creando disparita' di trattamento fra contribuenti, ossia una diseguaglianza priva di qualsiasi ragionevolezza.