P. Q. M. Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata da parte ricorrente, sospende il giudizio e dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla segreteria di provvedere agli adempimenti di legge. Torino, addi' 22 marzo 1996 Il presidente: Strazzuso Il relatore: Nicodano 96C0843