P. Q. M.
   Ritenuta  la  non  manifesta  infondatezza   della   questione   di
 costituzionalita' sollevata da parte ricorrente, sospende il giudizio
 e  dispone  la  rimessione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 mandando alla segreteria di provvedere agli adempimenti di legge.
     Torino, addi' 22 marzo 1996
                       Il presidente: Strazzuso
                                                 Il relatore: Nicodano
 96C0843