ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge
 della regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale  siciliana
 il  20  settembre  1995  avente  per oggetto: "Norme per il personale
 dell'assistenza tecnica, dell'E.S.A.,  dei  consorzi  di  bonifica  e
 degli  enti  parco.  Disposizioni varie in materia di agricoltura", e
 della  legge  della  regione   siciliana   approvata   dall'Assemblea
 regionale  siciliana  il  19 ottobre 1995, avente per oggetto: "Norme
 per il personale dell'E.S.A.", promossi con ricorsi  del  Commissario
 dello  Stato per la regione siciliana notificati il 28 settembre e il
 28 ottobre 1995, depositati in  cancelleria  il  6  ottobre  e  il  6
 novembre 1995 ed iscritti ai nn. 49 e 50 del registro ricorsi 1995;
   Visti gli atti di costituzione della regione siciliana;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 19 marzo 1996 il giudice relatore
 Carlo Mezzanotte;
   Udito l'avvocato dello Stato Claudio Linda per il ricorrente, e gli
 avv.ti Giovanni Lo Bue, Laura Ingargiola e Giovanni  Pitruzzella  per
 la Regione.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso notificato il 28 settembre 1995, il Commissario
 dello Stato per la regione siciliana  ha  impugnato  l'art.  6  della
 delibera  legislativa  20  settembre  1995  (Norme  per  il personale
 dell'assistenza tecnica, dell'E.S.A.,  dei  consorzi  di  bonifica  e
 degli enti parco.  Disposizioni varie in materia di agricoltura), per
 violazione  degli  articoli 3, 51 e 97 della Costituzione e dell'art.
 14 dello statuto speciale.
   Ad   avviso   del   ricorrente,    la    disposizione    impugnata,
 nell'autorizzare  l'Ente  di sviluppo agricolo ad ampliare la propria
 pianta  organica  e  ad  immettere   nei   ruoli   ampliati,   previo
 esame-colloquio, attuali fruitori di borse di studio per laureati, si
 porrebbe  in  contrasto  sia  con  il  principio  di  buon  andamento
 affermato dall'art. 97 della Costituzione, sia con gli artt. 2  della
 legge   23   ottobre  1992,  n.    421  (Delega  al  Governo  per  la
 razionalizzazione e la  revisione  delle  discipline  in  materia  di
 sanita',   di   pubblico   impiego,   di   previdenza  e  di  finanza
 territoriale), e 22 della legge 23 dicembre 1994, n.  724 (Misure  di
 razionalizzazione  della  finanza pubblica), i quali porrebbero, come
 principio fondamentale di riforma economico-sociale,  operante  anche
 nei  confronti  delle  Regioni  ad  autonomia speciale, il divieto di
 procedere a nuove assunzioni di personale in difetto  di  una  previa
 verifica dei carichi di lavoro.
   L'intero  contesto  della disposizione impugnata e, in particolare,
 le modalita' di reclutamento del personale ivi previste, lascerebbero
 intravedere una sorta di assunzione ad personam, in violazione  degli
 art. 3 e 51 della Costituzione.
   L'Assemblea  regionale  siciliana, al dichiarato fine di consentire
 la immediata promulgazione della legge impugnata, limitatamente  alla
 parte  non censurata, in data 19 ottobre 1995 ha adottato due diverse
 delibere  legislative:  con  la  prima  ha   disposto   l'abrogazione
 dell'impugnato art. 6 della legge approvata il 20 settembre 1995; con
 la  seconda  (Norme per il personale dell'Ente di sviluppo agricolo),
 ne ha riprodotto il contenuto con  lieve  modifica  (aumento  di  una
 ulteriore  unita'  dei  posti  in  organico  da assegnare ai borsisti
 laureati).    La  delibera  riproduttiva  e'  stata   impugnata   dal
 Commissario  dello  Stato con atto notificato il 28 ottobre 1995, nel
 quale, oltre a  rinnovare  integralmente  le  censure  mosse  con  il
 precedente  ricorso,  egli  si  duole  del  fatto che il procedimento
 seguito dall'Assemblea regionale  (abrogazione  di  una  disposizione
 impugnata  e  contemporanea  riproduzione  del  suo  contenuto in una
 distinta delibera legislativa)  configurerebbe  una  prassi  anomala,
 produttiva  dell'onere  di  una  duplice  impugnazione  per lo stesso
 Commissario; la legge, inoltre, sarebbe stata approvata  senza  alcun
 approfondimento   e   senza   che   la  regione  siciliana  cogliesse
 l'opportunita' di una nuova discussione alla luce  dei  motivi  fatti
 valere in precedenza dal Commissario.
   2.   -  Nei  giudizi  innanzi  alla  Corte  costituzionale,  si  e'
 costituita la regione siciliana, chiedendo, quanto al  primo  ricorso
 del Commissario dello Stato, che venga dichiarata la cessazione della
 materia  del  contendere, in considerazione dell'abrogazione espressa
 della norma impugnata.
   In  entrambi  i  giudizi,  la  difesa  della Regione sostiene, poi,
 l'infondatezza  delle  questioni  di   legittimita'   costituzionale,
 sollevate dal Commissario dello Stato.
   Le censure relative alla violazione dell'art. 97 della Costituzione
 e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale in materia di
 pubblico  impiego,  non  sarebbero  fondate, poiche' la necessita' di
 aumentare  il  personale  dell'ESA  deriverebbe  dal   blocco   delle
 assunzioni,  disposto  per  l'Ente  stesso  dall'art. 5, terzo comma,
 della legge regionale 28 gennaio 1972, n. 1 (Norme per  il  personale
 dell'Ente  di  sviluppo agricolo), che avrebbe creato nel tempo gravi
 carenze di organico.
   Infondate    sarebbero,    altresi',     le     censure     rivolte
 all'esame-colloquio, teso ad immettere nei ruoli dell'Ente i fruitori
 delle  borse  di studio, poiche' il rispetto, da parte della Regione,
 dei principii costituzionali in tema  di  reclutamento  dei  pubblici
 dipendenti  dovrebbe  essere  valutato  al  momento dell'assegnazione
 delle borse di studio,  avvenuta,  secondo  la  difesa  regionale,  a
 seguito  di  regolari  bandi;  sarebbe  inoltre del tutto ragionevole
 l'aspirazione dell'Ente a conservare le professionalita' acquisite  e
 valorizzate tramite corsi di formazione ed esperienze di lavoro.
   3. - Con una successiva memoria, la regione siciliana ha sviluppato
 le   proprie   argomentazioni   difensive   ed   ha   prodotto  nuova
 documentazione.
   In  particolare,  la  Regione  afferma  che  la  propria   potesta'
 legislativa  esclusiva  potrebbe  essere  vincolata  al  rispetto dei
 principii   espressi   nelle   norme    fondamentali    di    riforma
 economico-sociale  (peraltro,  a suo avviso, non stabiliti, in questa
 materia,  in  maniera  inderogabile),  ma  non  all'osservanza  delle
 modalita'  procedurali  di  attuazione dei principii stessi, previste
 nella legislazione nazionale.    Nel  caso  di  specie,  i  principii
 sarebbero  comunque  rispettati,  poiche', con le assunzioni previste
 dalla legge impugnata,  l'Ente  non  aumenterebbe  la  sua  dotazione
 organica   e  un'analisi  dei  carichi  di  lavoro  dimostrerebbe  la
 necessita' di personale in misura largamente superiore.   Per  quanto
 concerne,  poi,  le censure relative alle modalita' di assunzione dei
 borsisti, la difesa della Regione sostiene che esse sarebbero in ogni
 caso infondate, in quanto il principio del concorso pubblico  sarebbe
 stato rispettato con i bandi relativi alla concessione delle borse di
 studio e la giurisprudenza costituzionale permetterebbe di derogare a
 tale  principio  in presenza di peculiari situazioni giustificatrici,
 che ricorrerebbero nel caso di specie.
   La difesa della  regione  siciliana  conclude,  infine,  nel  senso
 dell'infondatezza  delle  censure  mosse  dal Commissario dello Stato
 contro  il  procedimento  di  approvazione  del  disegno   di   legge
 impugnato,  censure,  tra  l'altro,  inammissibilmente  formulate, ad
 avviso della Regione, con mero rinvio ad un precedente ricorso.
                        Considerato in diritto
   1. - I due ricorsi  di  legittimita'  costituzionale  proposti  dal
 Commissario  dello  Stato in data 28 settembre 1995 e 28 ottobre 1995
 riguardano  rispettivamente  l'art.  6  della  delibera   legislativa
 dell'Assemblea  regionale  siciliana  20 settembre 1995 (Norme per il
 personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica
 e  degli  enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura) e
 la delibera legislativa 19  ottobre  1995  (Norme  per  il  personale
 dell'ESA) che, riproducendo per intero il contenuto del predetto art.
 6  (salva  una  modesta  variazione),  autorizza  l'ampliamento della
 pianta organica dell'Ente di sviluppo  agricolo  e  l'immissione  nei
 ruoli ampliati, previo esame-colloquio, di laureati fruitori di borse
 di studio.
   Poiche' i due ricorsi hanno ad oggetto disposizioni sostanzialmente
 coincidenti,  i  relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con
 unica sentenza.
   2. - In relazione al primo  ricorso  va  dichiarata  la  cessazione
 della materia del contendere.
   La delibera 20 settembre 1995, comprendente l'impugnato articolo 6,
 e'  stata  integralmente  promulgata e pubblicata (legge regionale 30
 ottobre 1995, n. 76); ma nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale
 della regione siciliana (31 ottobre 1995) e' stata  anche  pubblicata
 la  legge  regionale  30  ottobre  1995, n. 77, la quale, all'art. 1,
 dispone l'abrogazione del censurato art. 6, che non ha pertanto avuto
 mai, ne' potra' piu' avere alcuna vigenza.
   Devono quindi essere disattesi, sotto tale profilo, i rilievi mossi
 in proposito, nel secondo ricorso, dal Commissario  dello  Stato,  ad
 avviso  del  quale l'abrogazione da parte dell'Assemblea siciliana di
 una disposizione impugnata e la contemporanea  riproduzione  del  suo
 contenuto in una distinta delibera legislativa darebbero luogo ad una
 prassi   anomala,  censurabile,  dal  punto  di  vista  "strettamente
 procedurale", a causa dell'onere di una duplice impugnazione  che  ne
 deriverebbe al Commissario medesimo.
   Va  infatti  osservato  che da tale onere il Commissario resterebbe
 gravato anche nell'ipotesi in cui, diversamente dal caso presente,  a
 una  promulgazione  parziale  della legge seguisse una nuova delibera
 assembleare a contenuto coincidente con la parte omessa  in  sede  di
 promulgazione:  se  la  promulgazione  parziale determina, secondo la
 giurisprudenza  di  questa  Corte,  la  consumazione  del  potere  di
 promulgazione del Presidente della regione siciliana (v. sentenze nn.
 13  del  1983;  84,  235, 421, 435, 437 e 470 del 1994; 64 del 1995),
 essa non inibisce certo all'Assemblea il successivo  esercizio  della
 potesta' legislativa.
   Rispetto all'ipotesi da ultimo ricordata, la fattispecie in oggetto
 si  segnala  per  la  sicura  coerenza  con  le regole della forma di
 governo delineata dallo statuto siciliano.
   Non puo' invero negarsi  all'Assemblea  legislativa  il  potere  di
 valutare   se  e  in  quale  misura  la  promulgazione  parziale  sia
 suscettibile di alterare il contenuto della legge, e se sia  comunque
 opportuno che tale contenuto, formalmente unitario all'origine, venga
 scisso in disposizioni autonome ed immesso nell'ordinamento regionale
 per una parte soltanto.
   Questa Corte ha esaminato la prassi della promulgazione parziale di
 legge   regionale   siciliana   nei   suoi   riflessi   sul  processo
 costituzionale:  ha affermato che con essa si determina la cessazione
 della materia del contendere, poiche'  le  disposizioni  espunte  dal
 testo  legislativo, in ossequio al principio di unicita' dell'atto di
 promulgazione, lo sono una volta per tutte,  non  sussistendo  alcuna
 possibilita'   di  una  loro  successiva  e  autonoma  promulgazione.
 Occorre ulteriormente precisare, a chiarimento di  questo  indirizzo,
 che  il  Presidente della regione siciliana non viene investito di un
 arbitrario potere di  determinare  autonomamente  la  definitiva  non
 operativita'  di  singole  parti  del  testo approvato dall'Assemblea
 regionale, in contrasto con la ripartizione delle  funzioni  tra  gli
 organi   direttivi   della   Regione  stabilita  da  norme  di  rango
 costituzionale.   A seguito dell'impugnazione  parziale  della  legge
 regionale, il Presidente della Regione puo' essere vincolato mediante
 atti  di  indirizzo  espliciti  (mozioni,  ordini  del  giorno),  che
 consentano di riferire all'Assemblea l'opzione contenuta nell'atto di
 promulgazione,  sebbene  questo   sia   formalmente   imputabile   al
 Presidente.  Deve  poi senz'altro ammettersi il potere dell'Assemblea
 di  vincolare  giuridicamente  il  Presidente   attraverso   delibere
 legislative  (abrogativa  l'una  e  riapprovativa  l'altra), che sono
 espressione di un'attivita' che le e' riservata.
   Questa Corte  ha  gia'  osservato,  di  fronte  a  una  fattispecie
 analoga,  nella  sentenza  n.  127 del 1996, che l'iter seguito dalla
 Regione nel caso in esame potrebbe produrre  inconvenienti  ai  quali
 sarebbe opportuno che la Regione stessa ovviasse.
   Piu' in generale, potrebbe poi dubitarsi se, con riferimento ad una
 legge   non  ancora  promulgata  ne'  pubblicata,  sia  configurabile
 abrogazione in senso tecnico o se non si debba piuttosto  parlare  di
 una  sorta  di  "ritiro"  della  delibera  legislativa. Sta di fatto,
 pero', che, al di la' della terminologia usata e del mezzo prescelto,
 l'esito della complessa attivita' posta in essere dagli organi  della
 Regione  e'  stato  la  definitiva  non  operativita',  in parte qua,
 dell'originario  atto  legislativo:  promulgato  e   pubblicato,   ma
 simultaneamente   rimosso   con  atto  denominato  di  "abrogazione",
 cosicche'  la  delibera  legislativa  impugnata,  che   prima   della
 promulgazione  non  aveva prodotto nell'ordinamento normativo effetto
 veruno, non potra' piu' produrne neppure dopo.
   Ricorrono  pertanto   i   presupposti   affinche'   questa   Corte,
 conformemente ai suoi precedenti (cfr. da ultimo sentenze nn. 394 del
 1995  e  127 del 1996), dichiari cessata la materia del contendere in
 relazione al primo ricorso, proposto dal Commissario dello Stato  con
 atto notificato in data 28 settembre 1995.
   3.  -  Va  ora  esaminato  il secondo ricorso del Commissario dello
 Stato, proposto con atto notificato il 28  ottobre  1995  avverso  la
 delibera   legislativa  dell'Assemblea  regionale  siciliana  del  19
 ottobre 1995.
   Con  essa,  il  predetto  Ente  di  sviluppo  agricolo   e'   stato
 autorizzato:
     a)  "ad ampliare la propria pianta organica al fine di dotarsi di
 personale afferente al ruolo tecnico necessario  per  lo  svolgimento
 dei  compiti  istituzionali,  prevedendo  un  numero  ulteriore di 15
 agronomi, 12 biologi, 3 economisti,  2  veterinari"  (art.  1,  primo
 comma);
     b) "ad immettere nella pianta organica rideterminata ai sensi del
 primo  comma, previo esame colloquio sull'attivita' svolta da tenersi
 entro il termine  di  novanta  giorni  dalla  rideterminazione  della
 pianta  organica,  i  fruitori  delle  borse  di  studio  riservate a
 laureati  in  scienze  agrarie,  scienze   biologiche,   economia   e
 commercio,  veterinaria  e  chimica,  di cui a due precedenti bandi e
 successive proroghe, che abbiano completato l'intero godimento  delle
 borse  di  studio e che siano in possesso dei requisiti per l'accesso
 al pubblico impiego (art. 1, secondo comma);
     c)  "ad adottare i provvedimenti di proroga delle borse di studio
 fino all'immissione nei ruoli e al successivo inquadramento nei ruoli
 di rispettiva appartenenza alla data di effettiva  assunzione"  (art.
 1, commi 3 e 4).
   Avverso l'anzidetta delibera il Commissario dello Stato deduce vizi
 procedimentali e di merito.
   Sotto  il profilo del procedimento seguito, egli si duole del fatto
 che una disposizione gia' impugnata sia stata riproposta ed approvata
 senza  che  vi  sia  stato,  nel  corso  dell'iter,  un   minimo   di
 approfondimento   che   tenesse  conto,  sia  pure  per  superarli  o
 disattenderli,  dei  motivi  fatti  valere  nel  precedente  atto  di
 impugnazione.
   Va   preliminarmente   respinta   l'eccezione  di  inammissibilita'
 avanzata dalla difesa della regione siciliana, secondo cui la censura
 sarebbe   stata   formulata   senza   l'indicazione   dei   parametri
 costituzionali  che  si  assumono  lesi  e sarebbe stata motivata per
 relationem con riferimento al contenuto  di  un  precedente  ricorso.
 Sebbene  formulato in maniera succinta, il rilievo che il Commissario
 muove e' sufficientemente chiaro e tale da consentire alla Regione di
 difendersi  e  di  controdedurre  nel  merito,  come  in  effetti  e'
 avvenuto.   Il Commissario ha inteso significare che, alla luce delle
 norme  statutarie  sul  procedimento  di   formazione   della   legge
 regionale,  l'Assemblea,  in  seguito all'impugnazione commissariale,
 non potrebbe, a suo avviso, approvare una  disposizione  di  identico
 contenuto  se  non  dopo aver adeguatamente valutato, nel corso della
 discussione, la consistenza delle motivazioni dell'impugnazione.
   Il motivo di ricorso, anche se ammissibile, e' infondato.
   L'iter  da  seguire  in  relazione  alla  delibera  legislativa  in
 questione  era il normale iter regolato dallo statuto della Regione e
 non vi era alcuna peculiare condizione o modalita' da osservare.
   L'art. 12 dello statuto prevede  che  i  progetti  siano  elaborati
 dalle  Commissioni dell'Assemblea regionale e, come ha gia' osservato
 questa  Corte  (sentenza  n.  127  del  1996),  una  volta  che  tale
 prescrizione sia stata rispettata (e cio' risulta essere avvenuto nel
 caso  di specie), non e' richiesto che la discussione sia piu' o meno
 approfondita, o che sia portata su un determinato  aspetto  piuttosto
 che su un altro.
   4.  -  Sotto  un  diverso  profilo,  ad  avviso del Commissario, la
 delibera legislativa sarebbe stata adottata in  violazione  dell'art.
 97 Cost., che sancisce il principio del buon andamento, nonche' degli
 artt.    2  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421 e 22 della legge 23
 dicembre 1994, n. 724, dai quali sarebbe desumibile  quale  principio
 di  riforma economico-sociale, cogente anche per la regione siciliana
 in forza dell'art. 14 del suo statuto, la necessita'  che  le  piante
 organiche  non  vengano  ampliate e nuovo personale non venga assunto
 nei ruoli, se non a seguito di una rilevazione dei carichi di lavoro.
   La questione e' fondata.
   E' in atti una relazione  del  Commissario  ad  acta  dell'Ente  di
 sviluppo  agricolo,  fatta  pervenire  all'assessorato  agricoltura e
 foreste della Regione in data  27  settembre  1995,  nella  quale  si
 riferisce che la verifica dei carichi di lavoro non e' stata compiuta
 a causa della mancanza di precisi indirizzi.
   Da  un  successivo  promemoria,  proveniente da un consulente della
 Regione e recante quale data l'indicazione  generica  "ottobre  1995"
 (la  delibera  impugnata  e' del 19 ottobre 1995), si apprende che la
 pianta organica dell'Ente  di  sviluppo  agricolo  non  necessita  di
 ampliamento.
   Di  fronte  a  tali  univoche dichiarazioni (non vi e' stata alcuna
 preventiva rilevazione dei carichi di lavoro e le dotazioni organiche
 dell'Ente erano comunque sufficienti  ad  assorbire  eventuale  nuovo
 personale   da   adibire   ad   attivita'   inerenti   ai  suoi  fini
 istituzionali), la violazione dei principii invocati dal  Commissario
 dello Stato appare certa.
   Non  vale  obiettare,  come  fa  la  difesa  della  Regione, che la
 formulazione  del  primo  comma  dell'art.  1   della   deliberazione
 impugnata  sarebbe  soltanto  "infelice", ma non illegittima, poiche'
 l'ESA non vedrebbe aumentato  il  numero  complessivo  dei  posti  in
 organico.    In  base al testuale tenore della disposizione in esame,
 l'Ente e' stato infatti autorizzato ad "ampliare  la  propria  pianta
 organica" e ad immettere in questa, cosi' rideterminata, i menzionati
 fruitori  delle  borse di studio. Ampliamento e rideterminazione sono
 stati disposti in assenza di una qualsiasi istruttoria  e  quindi  in
 mancanza di una preventiva acquisizione di dati di conoscenza, che la
 Regione,   volendo   adottare   un   atto   legislativo  a  contenuto
 provvedimentale assoggettabile come tale allo  scrutinio  stretto  di
 questa  Corte  anche  in  relazione ai presupposti del legiferare era
 vincolata ad assumere, prima ancora  che  in  base  ai  principii  di
 riforma  economico-sociale desumibili dalla piu' recente legislazione
 statale sul pubblico impiego, in forza del canone generale  del  buon
 andamento,  di cui all'art.  97 Cost., pure esso invocato nel ricorso
 del Commissario dello Stato.
   Nella specie, inoltre, poiche' si trattava non solo di stabilire se
 vi fossero disponibilita'  nella  dotazione  organica,  ma  anche  se
 rispondesse  ad  una  effettiva  esigenza  dell'Ente l'immissione nei
 ruoli di nuovo personale, una verifica dei carichi di lavoro, secondo
 i  principii  di  riforma  desumibili   dall'anzidetta   legislazione
 statale, non sarebbe dovuta mancare.
   5.  -  E'  fondata l'ulteriore censura del Commissario dello Stato,
 secondo cui la Regione sarebbe incorsa nella violazione  degli  artt.
 3 e 51 Cost., avendo nella sostanza disposto l'assunzione ad personam
 dei  singoli  borsisti,  in  contrasto  con il principio del pubblico
 concorso.
   Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il concorso pubblico  e'
 la forma generale di reclutamento nel pubblico impiego; una deroga ad
 essa   e'   possibile   solo  in  presenza  di  peculiari  situazioni
 giustificatrici, nel qual caso la  discrezionalita'  del  legislatore
 nella  scelta  di  un  criterio  diverso  dal pubblico concorso trova
 comunque  il  suo  limite  nella  necessita'  di  garantire  il  buon
 andamento  della pubblica amministrazione (sentenza n. 477 del 1995).
 Ma, nel caso presente, l'assenza di una  preventiva  rilevazione  dei
 carichi  di lavoro e la mancanza di una indagine che consentisse alla
 Regione di apprezzare sulla base di dati reali quale apporto concreto
 di esperienza,  professionalita',  impegno  e  laboriosita'  avessero
 arrecato  e  tuttora  arrecassero  i  borsisti  interessati,  rendono
 evidente che l'esigenza  di  buon  andamento  non  e'  stata  affatto
 ponderata e che pertanto non sussisteva allo stato alcun elemento che
 potesse  giustificare  una  deroga alla ricordata regola generale del
 pubblico concorso.