Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C0905