Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
 di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.-l.
 10  luglio  1982,  n.  429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516
 (Norme per la repressione della evasione in materia  di  imposte  sui
 redditi  e  sul  valore aggiunto e per agevolare la definizione delle
 pendenze in materia tributaria), e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),
 sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24,  53  e   97   della
 Costituzione,  dalla  Commissione tributaria di primo grado di Parma,
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C0905