Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis comma 3, del d.-l. 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia), introdotto con la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione, dal pretore di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione dallo stesso pretore con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola 96C0908