Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-bis comma 3, del
 d.-l.  29  marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e
 l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque  usate  e  degli
 impianti  igienico-sanitari  nei  centri  storici  e  nelle isole dei
 comuni di  Venezia  e  di  Chioggia),  introdotto  con  la  legge  di
 conversione  31  maggio  1995, n. 206, sollevata, in riferimento agli
 artt. 3, 9, 10, 11, 32, 97, 117 e 118 della Costituzione, dal pretore
 di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe;
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 5 della legge 16 aprile 1973,
 n. 171 (Interventi per la  salvaguardia  di  Venezia)  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt.    3,  9,  10,  32,  97,  117  e  118  della
 Costituzione dallo  stesso  pretore  con  le  ordinanze  indicate  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C0908