IL TRIBUNALE
   Ha emesso la  seguente  ordinanza  sulla  eccezione  relativa  alla
 incompatibilita'  del  presidente  del  collegio  che,  come  giudice
 delegato al Fallimento di Mignemi e  c.  S.r.l.,  ha  autorizzato  il
 curatore  a  costituirsi in giudizio come parte civile nominandone il
 difensore.
   Alla  udienza del 15 marzo 1996, la difesa del Mignemi sollevava la
 eccezione indicata, alla luce della  recente  pronuncia  della  Corte
 costituzionale n. 131/1996.
   Il  p.m. e le altre parti si associavano, precisando la sussistenza
 di contrasto con gli art. 3, 24, 25 della Costituzione.
   Osserva  il  Collegio  che  la   recente   sentenza   della   Corte
 costituzionale   n.   131/1996  ha  puntualizzato  e  specificato  il
 contenuto dei principi del "giusto processo" e della "imparzialita' e
 terzieta' del giudice", sancendo la incompatibilita' del giudice  che
 abbia  gia'  compiuto,ai fini di una decisione, una valutazione degli
 atti del processo.
   Valutazione e non semplice "conoscenza" degli atti. Il principio e'
 stato affermato nell'ambito dello stesso processo penale.
   Si pone oggi la questione se un giudice che  abbia  compiuto  delle
 valutazioni  in  sede  civile  possa conoscere dello stesso fatto nel
 processo penale.
   In particolare se il giudice delegato al fallimento possa celebrare
 il processo penale  per  reati  fallimentari  avendo  preventivamente
 autorizzato la curatela a costituirsi parte civile.
   Il  giudice  delegato,  ex  art.  25  della  legge fallimentare, e'
 l'organo chiamato ad autorizzare il curatore a stare in giudizio ed a
 nominare i difensori.
   Anche se gli art. 25 e 31 della legge fallimentare non  indicano  a
 quali condizioni il g.d. possa dare l'autorizzazione, e nonostante la
 stessa sia da considerarsi una attivita' di natura amministrativa, e'
 innegabile che il g.d. effettua una valutazione in ordine al fatto di
 reato,  per  stabilire  la  opportunita'  o  meno  di  autorizzare la
 costituzione del fallimento come parte civile.
   Tale  valutazione,  pur  non  essendo  effettuata  nell'ambito  del
 processo penale, e non importando, quindi, la conoscenza effettiva di
 tutti gli atti processuali, presuppone una conoscenza del fatto cosi'
 come  emergente  dalla  prospettazione  del curatore o dagli atti del
 fallimento.
   Alla luce delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con  la
 sentenza  sopra  indicata,  si  appalesa,  quindi,  come  anomala  la
 posizione del giudice che sia contemporaneamente giudice  delegato  e
 giudice   penale,   per   la   conoscenza,  sia  pure  sotto  diverse
 angolazioni, degli stessi fatti.
   Proprio in ossequio ai  principi  di  terzieta'  ed  imparzialita',
 dovrebbe  essere pertanto, prevista positivamente la incompatibilita'
 tra il ruolo di g.d. quello  di  giudice  penale,  nell'ambito  dello
 stesso fatto.
   L'art. 34 del c.p.p., non prevede pero tale ipotesi. Cio' comporta,
 ad  avviso del Collegio, una violazione della Carta Costituzionale in
 piu punti.
   Sussiste violazione dell'art. 3  poiche'  tratta  diversamente  due
 situazioni   simili:   quella   del   giudice  che,  nell'ambito  del
 procedimento penale ha conosciuto  e  valutato  in  fasi  diverse  il
 medesimo  fatto  e quella del giudice che ha conosciuto e valutato lo
 stesso  fatto  nell'ambito  di  due  procedimenti   diversi,   quello
 fallimentare e quello penale.
   Sussiste  violazione  dell'art.  24  della  Costituzione perche' e'
 lesivo  del  diritto  di  difesa  che  il  giudice  abbia,  comunque,
 formulato una valutazione sui fatti oggetto della indagine penale.
   Sussiste  violazione  dell'art.  25  della  Costituzione poiche' il
 giudice e' naturale solo se  puo  definirsi  assolutamente  terzo  ed
 imparziale.
   La questione sollevata e', pertanto, non manifestamente infondata e
 sicuramente  rilevante  ai fini del presente giudizio, per la duplice
 funzione svolta dal dott.  Furlani  come  giudice  delegato,  che  ha
 autorizzato  la  costituzione  di parte civile della curatela, e come
 presidente del collegio odierno.  Va  pertanto  sospeso  il  presente
 giudizio ed inviati gli atti alla Corte Costituzionale.