P. Q. M.
   Visto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 rilevante   e   non   manifestamente   infondata   la   questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge
 8 marzo 1968 n. 152,  come  modificato  dalle  sentenze  della  Corte
 costituzionale 6 agosto 1979 n. 115, 14 luglio 1988 n. 821, 31 luglio
 1989  n.  471  e 10 luglio 1991 n. 319, in combinato disposto con gli
 artt. 457, 467 e 468 del cod. civ., per violazione degli  artt.  3  e
 42,  comma  quarto,  della  Costituzione,  nella parte in cui pospone
 l'erede testamentario ai collaterali del lavoratore  deceduto,  senza
 alcuna condizione o limitazione, nell'acquisto dell'indennita' premio
 di  servizio  nella  forma indiretta, e nella parte in cui esclude il
 diritto di rappresentazione dei discendenti del collaterale  premorto
 dall'acquisto della predetta indennita';
   Sospende  il  giudizio  e  dispone  la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata
 ai  Presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento  e   alle   parti
 costituite.
     Lecce, addi' 1 marzo 1996
 Il pretore: Benfatto
 96C1150