P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 8 marzo 1968 n. 152, come modificato dalle sentenze della Corte costituzionale 6 agosto 1979 n. 115, 14 luglio 1988 n. 821, 31 luglio 1989 n. 471 e 10 luglio 1991 n. 319, in combinato disposto con gli artt. 457, 467 e 468 del cod. civ., per violazione degli artt. 3 e 42, comma quarto, della Costituzione, nella parte in cui pospone l'erede testamentario ai collaterali del lavoratore deceduto, senza alcuna condizione o limitazione, nell'acquisto dell'indennita' premio di servizio nella forma indiretta, e nella parte in cui esclude il diritto di rappresentazione dei discendenti del collaterale premorto dall'acquisto della predetta indennita'; Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti costituite. Lecce, addi' 1 marzo 1996 Il pretore: Benfatto 96C1150