P. Q. M.
   Letto  l'art.  23  della  legge  n.  87,  dichiara  rilevanti e non
 manifestamente  infondate  le  seguenti  questioni  di   legittimita'
 costituzionali:
     1)  primo  comma  dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 nella
 parte in cui prevede che "il rimborso delle somme, maturate  fino  al
 31  dicembre  1995,  nei trattamenti pensionistici erogati dagli Enti
 previdenziali interessati,... e l'effettuato mediante assegnazione
  .. di titoli di Stato ... in sei annualita', per contrasto  con  gli
 artt. 3 e 38 della Costituzione";
     2)  secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 nella
 parte in cui  prevede  che  "...  nella  determinazione  dell'importo
 maturato   al  31  dicembre  1995  non  concorrano  gli  interessi  e
 rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt.  3  e  38  della
 Costituzione";
     3)  terzo  comma  dell'art.  1  del  decreto-legge n. 166/1996 in
 quanto prevede che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
 del presente decreto  aventi  ad  oggetto  le  questioni  di  cui  al
 presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
 delle  spese  fra  le  parti.  I  provvedimenti giudiziali non ancora
 passati in giudicato restano privi di effetto, per contrasto con  gli
 artt.  3, 24, 25, primo comma, 102, 113 e 36 della Costituzione;
     4)  dell'intero  d.-l.  28  marzo 1996, n. 116, per contrasto con
 l'art. 77 della Costituzione in assenza  del  caso  straordinario  di
 necessita' ed urgenza;
   Dichiara non rilevante nel giudizio de quo il rilievo sub C);
   Dispone,  a cura della cancelleria, la immediata trasmissione degli
 atti del  processo  alla  Corte  costituzionale,  la  notifica  della
 presente  ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e la
 comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere;
   Sospende il presente processo sino alla decisione della Corte.
     Sondrio, addi' 24 aprile 1996
 Il cons. pretore dirigente: De Sanna
 96C1151