P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953  n.  87  ed  i
 D.C.C. 16 marzo 1956, sospende il processo in corso e dispone che - a
 cura  della  cancelleria  -  la  presente  ordinanza  (di cui si deve
 considerare per la parte motiva parte integrante quella qui  allegata
 del  21  marzo  1956)  sia  trasmessa  alla Corte costituzionale, per
 l'esame  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.   34,   comma
 secondo,  c.p.p.    e  dell'art.  566, comma sesto, c.p.p., in quanto
 accusati di violazione degli  artt.  3,  primo  comma,  e  24,  commi
 secondo   e   terzo,  della  Costituzione,  nel  senso  precisato  in
 motivazione;
   Dispone  inoltre  che  l'ordinanza sia notificata al presidente del
 Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai  Presidenti  delle  due
 Camere  del  Parlamento,  e  che  la  prova  di  tali notificazioni e
 comunicazioni sia inviata insieme agli atti alla Corte stessa.
     Ancona, addi' 23 maggio 1996
 Il pretore: (firma illeggibile)
 
 96C1159