P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87 ed i D.C.C. 16 marzo 1956, sospende il processo in corso e dispone che - a cura della cancelleria - la presente ordinanza (di cui si deve considerare per la parte motiva parte integrante quella qui allegata del 21 marzo 1956) sia trasmessa alla Corte costituzionale, per l'esame della legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. e dell'art. 566, comma sesto, c.p.p., in quanto accusati di violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, nel senso precisato in motivazione; Dispone inoltre che l'ordinanza sia notificata al presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, e che la prova di tali notificazioni e comunicazioni sia inviata insieme agli atti alla Corte stessa. Ancona, addi' 23 maggio 1996 Il pretore: (firma illeggibile) 96C1159