LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dalla Compagnia unica lavoratori portuali (ex Compagnia Domenico Picca) Coop a r.l., con sede in Barletta alla via C. Colombo - zona Porto, avverso avvisi di accertamento ufficio distr. ii.dd. di Bari n. 66/94055386, n. 67/94055391, n. 68/94055400, n. 69/94055405, n. 70/94055414, n. 71/94055417. F a t t o In data 7 dicembre 1994 l'Ufficio distr.le ii.dd. di Bari notificava alla compagnia portuale "Domenico Picca" (ora denominata Compagnia unica lavoratori portuali di Molfetta, Trani e Barletta") con sede in Barletta alla via C. Colombo, sei avvisi di accertamento ai fini IRPEG e ILOR relativamente agli anni 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 e 1991. Agli accertamenti era stato proceduto sulla base del p.v. di constatazione redatto dalla G.d.F. comando Tenenza di Molfetta in data 14 luglio 1994 a seguito di verifica generale eseguita nei confronti della Compagnia, considerando che: nella dichiarazione non era stato indicato il reddito d'impresa e non risultava prodotto il mod. 760/A (per l'anno 1988); alla dichiarazione non era stato allegato il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite. Venivano altresi' richiamati i seguenti rilievi formulati nel p.v.c.; la compagnia, costituita in forma di associazione tra lavoratori portuali, non risultava iscritta nei registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative e non risultava disciplinata dai principi della mutualita' previste dalle leggi, condizioni necessarie statuite dall'art. 14 del d.P.R. n. 601/73 per godere delle agevolazioni di esenzione dall'IRPEG e dall'ILOR invocate dalla compagnia a norma dell'art. 11 del richiamato d.P.R. n. 601/73; l'omessa tenuta dei libri inventari, soci e compensi a terzi, in violazione degli artt. 14 e 21 del d.P.R. n. 600/73; l'irregolare tenuta del libro giornale, in violazione dell'art. 22 d.P.R. n. 600/73. A seguito degli attuati accertamenti, l'Ufficio, a norma dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/73, determinava: per l'anno 1986, un reddito imponibile ai fini IRPEG e ILOR di L. 100.003.000 (pari alla differenza tra i corrispettivi per L. 1.558.986.652 e i costi e spese per L. 1.458.983.342); per l'anno 1989, un reddito imponibile di L. 698.623.000 (raffrontando le variazioni in aumento di L. 799.485.000 e la perdita risultante dal C/PP e RP di L. 100.862.000); per l'anno 1990, un reddito imponibile di L. 956.472.000 (raffrontando le variazioni in aumento di L. 964.606.000 e la perdita risultante dal C/PP e PP di L. 8.134.000); per l'anno 1991, un reddito imponibile di L. 745.357.000 (sommando le variazioni in aumento di L. 591.863.000 con l'utile risultante dal C/PP e PP di L. 153.474.000). Per ciascun anno venivano irrogate le sanzioni conseguenti alle accertate violazioni. Avverso i sei accertamenti, in data 6 febbraio 1995, la Cooperativa unica lavoratori portuali proponeva sei distinti ricorsi, deducendo per tutti i ricorsi che il reddito (perdita) non era stata indicato per un salto di trascrizione; che i bilanci erano stati esibiti nel mod. 760/87 sotto le indicazioni "rendiconto" o "consuntivo" con il conto economico che evidenziava le perdite riscontrate confermate dalla relazione sindacale; che la Compagnia non risultava iscritta nel registro prefettizio per impedimento di legge giacche' per tale iscrizione veniva richiesto, tra l'altro, l'atto costitutivo e lo statuto omologato dal tribunale, omologazione che non poteva essere ottenuta dalla Compagnia portuale che non era disciplinata dal libro V del C.C., ma del Codice della Navigazione; che la Compagnia portuale doveva tenere solo i libri richiesti dalla disciplina organica prevista dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione "assorbente di ogni altra necessita'", per cui l'ufficio aveva errato nell'assimilare la Compagnia portuale ad una compagnia di lavoro; che le irregolarita' rilevate consistevano in sporadici accorpamenti di operazioni omogenee, non sempre singolarmente individuabili da scritture ausiliarie; che l'art. 11 del d.P.R. n. 601/73 disponeva che erano esenti da IRPEF e ILOR i redditi se l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci non era inferiore al 60% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi. Relativamente poi ai rilievi riferiti ai diversi anni, precisava che per il 1986 il conto economico evidenziava una perdita di L. 46.835.848, rilevata dalla G.d.F. in L. 36.989.335 e che l'ufficio non aveva tenuto conto degli accantonamenti per il trattamento fine servizio (TFS) per L. 92.106.000 indicate nel mod. 770 e gli ammortamenti. Per il 1987 che il conto economico evidenziava una perdita di L. 37.057.037 e che nel p.v.c. il reddito era stato accertato in L. 101.790.312 (e non L. 264.595.000); che nei rilievi dell'Ufficio si riscontravano diverse inesattezze quanto ai contributi sociali a carico della Compagnia che erano di L. 276.141.156 e non di L. 190.102.298; che il TFS a carico della Compagnia ammontava a L. 112.248.723 e che ingiustamente non erano stati riconosciuti diversi costi relativi ad assicurazioni, a spese di rappresentanza e ad addebiti per prestazioni in mobilita'. Quanto al 1988 evidenziava che non erano stati contabilizzati contributi obbigatori per L. 26.300.000 e non riconosciuti costi per L. 9.742.147. Relativamente all'anno 1989 rilevava che erano stati computati i contributi in c/esercizio ricevuti dal F.G.I.C.I.P. di Roma per L. 505.248.437, che invece costituivano partite di giro e non erano state ammesse spese generali e di funzionamento, nonche' vari costi a causa di documentazione non rinvenuta. Per il 1990 erano stati considerati come ricavi addizionali tariffarie di competenza del F.G.I.C.L.P. di Roma per L. 417.751.558 e a detto fondo versati, per cui si trattava solo di partite di giro al pari dei contributi in c/esercizio ricevuta dal detto Fondo per L. 538.628.312 corrisposta ai soci lavoratori e non erano stati ammessi costi sostenuti a causa di documentazione non rinvenuta. Relativamente al 1991, infine, erano stati considerati come ricavi maggiorazioni tariffarie di competenza F.G.I.C.L.P. per L. 344.891.398 e contributi in c/esercizio ricevuti dal detto fondo per L. 447.325.693; non erano stati riconosciute maggiori detrazioni per salari e accantonamenti per TFS per L. 44.519.918, nonche' diversi costi non ammessi relativi a spese generali e di funzionamento. Tutto cio' premesso, la Compagnia ricorrente, in tutti i ricorsi, concludeva acche' la Commissione adita preliminarmente ponesse la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.Lgs. del 14 dicembre 1947 n. 1577 laddove non prevedeva la possibilita' di iscrizione nei registri prefettizi di organismi cooperativistici disciplinati da leggi speciali, quale il codice della Navigazione; dichiarasse poi per "qualsiasi imprecisato reddito" l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 11 del d.P.R. n. 601/73 e, comunque, la compensazione con le perdite degli esercizi. Con istanza del 24 ottobre 1995 la ricorrente, asserendo che l'ufficio aveva proceduto alla iscrizione a ruolo di 1/3 delle imposte IRPEG e ILOR e relativi interessi per complessive L. 649.458.072 "ammontare .. spropositato rispetto alle reali capacita' della Compagnia", chiedeva la discussione urgente dei ricorsi di cui chiedeva pure la riunione. La ricorrente in data 29 dicembre 1995 depositava "memoria integrativa" in cui approfondiva l'esame dei rilievi contabili inerenti gli anni in contestazione, allegando sia la legge n. 26/81 relativa alla istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali F.G.I.C.L.P.), sia n. 7 circolari successivamente emesse dal Ministero della marina mercantile - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale. All'udienza odierna il rappresentante dell'ufficio preliminarmente eccepiva l'incompletezza dell'atto impugnato poiche' in tutti gli avvisi di accertamento mancava il P.V.C. della Guardia di Finanza; precisava inoltre che agli accertamenti era stato proceduto a norma dell'art. 39, secondo comma e pertanto si riportava integralmente alla motivazione degli accertamenti e ne chiedeva la conferma. Il dott. Di Paola per la Cooperativa ricorrente si riportava ai ricorsi e alle memorie chiarendo che sul totale dei movimenti era da tenere presente l'aliquota di disavanzo di gestione e l'aliquota del Fondo di previdenza dei lavoratori portuali. D i r i t t o Ritiene il Collegio che preliminarmente debba essere affrontata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.Lgs. 14 dicembre 1947 n. 1577 laddove non prevede la possibilita' di iscrizione nei registri prefettizi delle cooperative di organismi cooperativistici disciplinati da leggi speciali, quale il codice della navigazione, questione prospettata dalla cooperativa ricorrente. Ed infatti, l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 11 del d.P.R. n. 601/73 che consente alle societa' cooperative e non anche alle compagnie portuali l'esenzione dall'IRPEG e dall'ILOR, comporterebbe la cessazione della materia dal contendere relativamente agli accertamenti impugnati. Secondo la Commissione tali dubbi di costituzionalita' delle norme dalle quali derivano disparita' di trattamento tra le Compagnie portuali e le Cooperative che, a differenza delle prime, usufruiscono delle esenzioni dalle imposte concesse dall'art. 11 d.P.R. n. 601/73 non sono manifestamente infondate. Per vero, le Compagnie portuali regolate dall'art. 110 e segg. c. nav. sono organismi costituiti dagli stessi lavoratori che gestiscono ed espletano le operazioni di carico e scarico nell'ambito dei porti, realizzando quella riserva pubblica ad imprese dichiarata costituzionalmente possibile dall'art. 43 della Cost. Al pari di esse, le Cooperative di lavoro sono composte da soci lavoratori che espletano l'arte o il mestiere corrispondente alla specialita' della Cooperativa cui aderiscono. Si tratta, in buona sostanza, di organismi pressoche' identici che hanno a base la mutualita' tra i lavoratori che vi partecipano, per cui l'esclusione delle compagnie portuali a forma cooperativa, quale quella ricorrente, dall'esenzione dalle imposte IRPEG e ILOR concessa alle cooperative, non puo' che essere considerata ingiustamente discriminatoria per le prime rispetto alle seconde, e cio' in violazione delle norme di cui agli artt. 3, 4, 35 e 45 Cost.