P. Q. M. Visto l'art 23 della legge 11 marzo 1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985 - quest'ultimo, cosi' come modificato dall'art. 8, comma ottavo del d.-l. 25 marzo 1996, n. 15 - in relazione all'art. 112 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere; Si comunichi, inoltre, alle parti del processo. Trento, addi' 15 maggio 1996 Il presidente: Pascucci 96C1161