P. Q. M.
   Visto  l'art  23  della  legge  11   marzo   1953,   dichiara   non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt.  13 e 22 della legge n.  47/1985  -  quest'ultimo,  cosi'
 come modificato dall'art. 8, comma ottavo del d.-l. 25 marzo 1996, n.
 15 - in relazione all'art. 112 della Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  venga
 notificata  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'
 comunicata ai Presidenti delle due Camere;
   Si comunichi, inoltre, alle parti del processo.
     Trento, addi' 15 maggio 1996
 Il presidente: Pascucci
 96C1161