P. Q. M.
   Letto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo  1953,  n.  87,
 dichiara   rilevanti  e  non  manifestamente  infondate  le  seguenti
 questioni di legittimitaa' costituzionali:
     1) primo comma dell'art. 1 del decreto-legge  n.  166/1996  nella
 parte  in  cui prevede che "il rimborso delle somme, maturate fino al
 31 dicembre 1995, nei trattamenti pensionistici  erogati  dagli  Enti
 previdenziali interessati, ... e l'effettuato mediante assegnazione
  ..  di  titoli di Stato ... in sei annualita', per contrasto con gli
 artt. 3 e 38 della Costituzione";
     2) secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996  nella
 parte  in cui prevede che "nella determinazione dell'importo maturato
 al 31 dicembre 1995 non  concorrano  gli  interessi  e  rivalutazione
 monetaria, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione";
     3)  terzo  comma  dell'art.  1  del  decreto-legge n. 166/1996 in
 quanto prevede che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
 del presente decreto  aventi  ad  oggetto  le  questioni  di  cui  al
 presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione
 delle  spese  fra  le  parti.  I  provvedimenti giudiziali non ancora
 passati in giudicato restano privi di effetto", per contrasto con gli
 artt.  3, 24, 25, primo comma, 102, 113 e 36 della Costituzione;
     4) dell'intero d.-l. 28 marzo 1996, n.  116,  per  contrasto  con
 l'art.  77  della  Costituzione  in assenza del caso straordinario di
 necessita' ed urgenza;
   Dispone, a cura della cancelleria, la immediata trasmissione  degli
 atti  del  processo  alla  Corte  costituzionale,  la  notifica della
 presente ordinanza al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  la
 comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere;
   Sospende il presente processo sino alla decisione della Corte.
     Sondrio, addi' 24 aprile 1996
 Il cons. pretore dirigente: De Santis
 96C1163