P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimitaa' costituzionali: 1) primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 nella parte in cui prevede che "il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, nei trattamenti pensionistici erogati dagli Enti previdenziali interessati, ... e l'effettuato mediante assegnazione .. di titoli di Stato ... in sei annualita', per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione"; 2) secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 nella parte in cui prevede che "nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrano gli interessi e rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione"; 3) terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 166/1996 in quanto prevede che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto aventi ad oggetto le questioni di cui al presente articolo sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto", per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma, 102, 113 e 36 della Costituzione; 4) dell'intero d.-l. 28 marzo 1996, n. 116, per contrasto con l'art. 77 della Costituzione in assenza del caso straordinario di necessita' ed urgenza; Dispone, a cura della cancelleria, la immediata trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere; Sospende il presente processo sino alla decisione della Corte. Sondrio, addi' 24 aprile 1996 Il cons. pretore dirigente: De Santis 96C1163