P. Q. M.
   Riunisce  i  ricorsi  e  dichiara  rilevante  e  non   manifestante
 infondata  la  questione di illegittimita' costituzionale della legge
 regionale Trentino-Alto Adige 18 gennaio 1996, n. 2;
   Sospende il giudizio e dispone:
     che  gli  atti  siano   immediatamente   trasmessi   alla   Corte
 costituzionale;
     che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al
 presidente   della   giunta   regionale  Trentino-Alto  Adige  e  sia
 comunicata al presidente del consiglio  regionale  del  Trentino-Alto
 Adige.
   Cosi' deciso l'11 marzo 1996.
 Il presidente: Borruso
 96C1164