P. Q. M. Riunisce i ricorsi e dichiara rilevante e non manifestante infondata la questione di illegittimita' costituzionale della legge regionale Trentino-Alto Adige 18 gennaio 1996, n. 2; Sospende il giudizio e dispone: che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale Trentino-Alto Adige e sia comunicata al presidente del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige. Cosi' deciso l'11 marzo 1996. Il presidente: Borruso 96C1164