IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7681/1991 registro generale (n. 1554/1991 registro sezione quarta) promosso da: Cariota Ferrara Silvana rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abbamonte con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n. 16, contro l'Universita degli studi di Napoli, in persona del rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia ex lege in Napoli alla via Diaz n. 11, e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio, per l'annullamento del provvedimento del rettore dell'Universita' degli studi di Napoli n. 8300 del 26 giugno 1991 con il quale e' stata rigettata la richiesta della ricorrente, tecnico laureato di ruolo presso l'Universita' degli studi di Napoli, tesa all'ottenimento dell'estensione del trattamento giuridico ed economico goduto dai ricercatori universitari in applicazione dell'art. 16 della legge n. 341/1990, nonche' per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto lo stesso trattamento giuridico ed economico dei ricercatori universitari confermati e/o degli assistenti universitari; Visto il ricorso, notificato in data 10 ottobre 1991 e depositato in data 25 ottobre 1991, con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Universita' degli studi di Napoli; Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa; Udito all'udienza del 9 novembre 1995 l'avv. Giuseppe Abbamonte, per la ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; F a t t o Si assume in atto introduttivo di giudizio che la ricorrente ha prestato servizio presso l'Universita' degli studi di Napoli, facolta' di giurisprudenza, Istituto di storia del diritto italiano, I cattedra, dal primo novembre 1976 al 22 novembre 1977, quale tecnico laureato incaricato, dal 23 novembre 1977, quale tecnico laureato di ruolo ed, infine, dal primo luglio 1979 a tutt'oggi quale funzionario tecnico (VIII qualifica funzionale) del ruolo del personale non docente.